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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco - Presidente -
Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10583/2014 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n.15, presso lo studio dell'avvocato Pardo Luca, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Coccia Massimo, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via P.L. da Palestrina n.47, presso lo studio dell'avvocato Geremia Rinaldo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 124/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2017 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il motivo di ricorso I).
1. Con atto di citazione notificato il 15 luglio 2005, V.A., detto " A." conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della messa in onda - da parte della trasmissione "(OMISSIS)" di (OMISSIS) del (OMISSIS) - di un servizio che riproduceva un episodio concernente un tentativo di intervista, non andato a buon fine per il rifiuto del cantante, registrato dalla troupe della medesima trasmissione in data (OMISSIS), ossia circa cinque anni prima, e già mandato in onda a quell'epoca dalla RAI. Il Tribunale adito, con la decisione n. 529/2007, rigettava la domanda. ...
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