In un tamponameno a catena come si individua la responsabilità tra i diversi veicoli coinvolti?
A questo quesito ha dato riscontro la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15788 del 15 giugno 2018.
Giovedi 21 Giugno 2018 |
Il caso: Nel 2006 M., alla guida di un'autovettura Lancia Y, di proprietà di B.., veniva tamponato da G., conducente della vettura Polo di proprietà di C., che a sua volta era stato tamponato dall'automobile, Audi A3, condotta da M.., di proprietà di G.T.
M. e la B.. convenivano in giudizio questi ultimi, ritenuti unici responsabili del sinistro stradale, nonché la compagnia assicuratrice U.Ass.ni, al fine di ottenere il risarcimento dei i danni subiti.
M. e G.T. si costituivano in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda.
Il Giudice di pace rigettava la domanda attorea, poiché non avanzata anche nei riguardi di G. e C., rispettivamente conducente e proprietaria del primo veicolo tamponante.
Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano appello, rilevando che unico responsabile del sinistro occorso dovesse considerarsi il terzo veicolo coinvolto e ciò era emerso anche dal resoconto del teste che aveva dichiarato che i veicoli Lancia Y e Polo, incidentati, 'procedevano lentamente' essendo 'quasi fermi' e che l'autovettura Audi A3 era giunta a tutta velocità tamponando la Polo e causandone l'urto con la Lancia Y, mentre nessuna manovra di fortuna poteva essere adottata per evitare l'impatto dai conducenti delle indicate autovetture.
Il Tribunale rigettava il gravame, ritenendo che il giudice di prime cure avesse fatto corretta applicazione dell'art. 2054 c.c. che, nelle ipotesi di tamponamento a catena, presume la colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in assenza di prova liberatoria volta a dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno.
Avverso tale pronuncia G.e B. propongono ricorso per cassazione, lamentando tra l'altro violazione e falsa applicazione di norma di legge (art. 360, n. 3, cpc), in relazione agli artt. 2043, 2054, 2055, in relazione all’art. 1296 c.c., nonché ara. 141 e 149 c.c.:
il giudice di appello avrebbe infatti errato nella qualificazione giuridica della vicenda, applicando l’art. 2054 c.c., anziché la disciplina dell’art. 2043 c.c.;
per i ricorrenti semmai doveva essere il conducente dell’Audi a dimostrare di non avere potuto evitare l’impatto con la Polo;
al più poteva esserci corresponsabilità tra il conducente dell’Audi e quello della Polo e quindi applicazione delle regole della responsabilità solidale.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, precisa e distingue quanto segue:
A) in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, c.c., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
B) nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.
C) nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto di dover applicare il principio previsto dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma tale conclusione è errata, alla luce della pacifica dinamica del sinistro: è stato accertato che, nel centro cittadino, i veicoli Lancia Y e Polo procedessero lentamente ed incolonnati e che è sopraggiunta a velocità l'Audi che ha determinato la spinta meccanica causa del sinistro.
D) il principio da applicare al caso di specie era quello secondo cui “nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa”.