La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 11096/2020 torna ad occuparsi dei profili di responsabilità dell'ente che gestisce la strada per le insidie che possono determinare un incidente e del relativo onere probatorio.
Venerdi 19 Giugno 2020 |
Il caso: il Tribunale di Perugia, in accoglimento del gravame interposto dalla Provincia di Perugia e in totale riforma della pronunzia del GdP di Perugia rigettava la domanda originariamente proposta dai sigg. P.G. e N.R., in proprio e nella qualità di genitori legali rappresentanti del figlio minore N., di risarcimento dei danni rispettivamente subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto allorquando, mentre il minore percorreva la S.P. alla guida del proprio ciclomotore, cadeva a causa di «un'anomalia stradale», asseritamente «una voragine esistente nel manto stradale», riportando danni fisici.
P.G., N.R. e N, divenuto nel frattempo maggiorenne, ricorrono in Cassazione, lamentando:
a) che il giudice dell'appello aveva rigettato la domanda affermando che la cosa in custodia non presentava intrinseche connotazioni di concreta pericolosità, senza indicare neppure una delle diverse ipotetiche altre cause cui ha ritenuto doversi ascrivere il sinistro de quo;
b) che il giudice di appello aveva alterato la ripartizione dell'onere della prova;
c) che il giudice di appello non aveva correttamente considerate le dichiarazioni del testimone, dipendente della Provincia, il quale ha dichiarato che dopo il sinistro «l'asfalto è stato ripristinato poiché il minore... era caduto e attribuiva a quella buca l'incidente, quindi abbiamo provveduto in via cautelativa alla riparazione ...” così riconoscendo ... la pericolosità della "cosa" in custodia.
La Suprema Corte, ritenendo fondati i motivi di impugnazione, sul punto ribadisce quanto segue:
1) ex art. 14 C.d.S. gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
2) il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto;
3) tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno;
4) l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito: il custode deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e del principio generale del neminem laedere;
5) può invero configurarsi il caso fortuito, quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi;
6) non spetta quindi al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto, e in particolare dell'anomalia della strada, incombendo viceversa al proprietario di strade pubbliche dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa.