Responsabilità ex art. 2051 c.c e criterio del “normale utilizzo della cosa in custodia”

Responsabilità ex art. 2051 c.c e criterio del “normale utilizzo della cosa in custodia”

Con l'ordinanza n. 11122 del 28 aprile 2021 La Corte di Cassazione torna ad occuparsi della problematica relativi ai profili e ai limiti di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. per le lesioni cagionate a terzi dalle cose in custodia e dell'onere della prova che grava su di esso.

Venerdi 30 Aprile 2021

Il caso: G.T. convenne in giudizio G.R., in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in euro 93.809,42, oltre interessi e rivalutazione, che assumeva aver subito a seguito di una caduta avvenuta all'interno del centro sportivo, a causa di una asserita buca nel terreno, invocando la responsabilità della parte convenuta ai sensi dell'art.2051 o, in subordine, dell'art 2043 cod. civ.

Il tribunale rigettava la domanda attorea, sul rilievo della carenza di prova del nesso eziologico tra i danni lamentati dall'attore e la cosa posta in custodia della parte convenuta, asseritamente causativa del danno; la Corte d'Appello, adita da G.T., confermava la sentenza di primo grado.

G.T. ricorre in Cassazione, censurando la sentenza della Corte distrettuale in quanto:

- “avrebbe omesso di prendere in considerazione l'onere probatorio, a carattere liberatorio, spettante al custode ... anche in ordine alla eventuale condotta colposa della vittima in relazione all'art. 1227, c. 1, c.c.;

- avrebbe del tutto omesso l'indagine sui presupposti del caso fortuito, avuto riguardo alla posizione del custode;

- avrebbe reputato sussistente un 'ipotesi di caso fortuito prendendo in esame unicamente la condotta della vittima, qualificata come negligente, ma senza esaminare se quella condotta (i.e. il camminare o, al più, il tentare di correre) potesse ritenersi imprevedibile, eccezionale o anomala da parte del custode”.

La Corte, nel ritenere infondata la censura, in merito alla responsabilità per cose in custodia, ribadisce quanto segue:

a) è stato più volte affermato che, per la configurabilità dell'art. 2051 c.c, è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva;

b) nel caso in esame, la Corte di merito risulta aver correttamente applicato i principi appena richiamati, avendo ritenuto che l'attore non avesse assolto l'onere probatorio, posto a suo carico, circa il nesso eziologico tra la cosa in custodia e i pregiudizi lamentati, rimarcando che il medesimo non ha offerto prova adeguata dell'esistenza di una buca nel terreno che ne avrebbe cagionato la caduta;

c) ha inoltre correttamente evidenziato che la caduta dell'attore è «verosimilmente occorsa in un contesto difforme rispetto a quella di normale utilizzo della cosa oggetto di custodia» (terreno di un campo di minigolf), e che al momento della verificazione del sinistro, vi erano, in ogni caso, condizioni di visibilità ottimali, tali da consentire all'attore di avvistare eventuali anomalie del terreno, ove avesse tenuto la dovuta cautela nel compiere i propri movimenti: infatti l'attore stava tentando di correre sul terreno del campo di minigolf «per evitare che la bambina seduta sulla staccionata cadesse».

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.11122 2021

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