Nell'ordinanza n. 6826 dell'11 marzo 2021 la Corte di Cassazione ha chiarito in quali circostanze la P.A. può essere ritenuta responsabile della caduta del motociclista a causa di una chiazza d'olio sul manto stradale.
Martedi 23 Marzo 2021 |
Il caso: la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto da Roma Capitale e in conseguente riforma della pronunzia del Tribunale di Roma, rigettava la domanda in origine nei confronti della medesima proposta da Tizio di pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale nel quale l'attore aveva perso il controllo del proprio motociclo Piaggio Liberty ed era caduto a terra, asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale.
La Corte distrettuale, nel motivare la propria decisione, osservava che: “Anche a voler ammettere che, contrariamente alla cennata evidenza planimetrica, Tizio sia effettivamente incappato con il proprio scooter in una chiazza di liquido rilasciata da un camion addetto alla raccolta della spazzatura... occorre considerare che la stessa e' apparsa ai vigili urbani praticamente gia' "essiccata" una decina di minuti dopo il sinistro (15 minuti recita la Relazione) a dimostrazione che il rilascio sulla carreggiata era avvenuto da pochissimo tempo rispetto al presunto slittamento del motociclo, sicche' e' pacificamente escluso che la cadenza temporale tra il rilascio della sostanza viscida ed il verificarsi del sinistro potesse consentire a Roma Capitale un qualsivoglia intervento a salvaguardia dell'incolumita' e sicurezza del traffico veicolare, atteso il modesto o modestissimo intervallo intercorso"
Tizio ricorre in Cassazione, la quale, nel dichiarare inammissibile il ricorso e nel ritenere corretta la sentenza di secondo grado, in punto di responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c ribadisce che:
a) la P.A. rimane liberata dalla responsabilita' ex articolo 2051 c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento e' stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili ne' eliminabili con immediatezza neppure con la piu' diligente attivita' di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialita' offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode;
b) tale situazione ricorre allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attivita' di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.