Con la sentenza n. 260/2017 la Corte di Cassazione si pronuncia un merito ad un caso particolare di insidia stradale con conseguente responsabilità della P.A.
Lunedi 16 Gennaio 2017 |
Il conducente di un autocarro conveniva avanti al Tribunale la Amministrazione Provinciale chiedendo il risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale: l'autocarro dal medesimo condotto aveva sbandato e si era ribaltato, in quanto la ruota anteriore destra aveva sdrucciolato fuori della piattaforma stradale a causa di un notevole dislivello (scalino) tra la parte asfaltata e la contigua parte in erba adiacente alla strada – peraltro occultato da una folta vegetazione - e che la responsabilità del sinistro era da addebitare alla Provincia, proprietaria della strada.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea; la Corte d'Appello, a sua volta, rigettava l'impugnazione, rilevando che:
l'attore non aveva provato il nesso di causalità fra l'omissione custodiale e l'evento dannoso, essendo stato quest'ultimo determinato dall'errata manovra dell'appellante il quale, incrociando un'autovettura proveniente in senso contrario, aveva oltrepassato la linea bianca della carreggiata posta alla propria destra, sconfinando nel ciglio erboso;
non poteva essere considerata insidia la mancanza di banchine laterali, non potendo essere qualificata negligente manutenzione la mancata realizzazione delle stesse;
comunque l'errore del conducente era evento di per sè sufficiente a causare l'evento dannoso con azione causale autonoma che non si collegava alle presunte "insidie" della strada, di cui il conducente doveva essere consapevole, in quanto in loco vi erano una serie di segnali di pericolo.
Il danneggiato quindi proponeva ricorso per Cassazione, che accoglie il ricorso con la seguente motivazione:
a) accertata l'esistenza di uno "scalino" fra carreggiata e ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione, si rileva che “le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine ad esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, in forza della presunzione "iuris tantum" posta dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22 “;
b) in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze;
c) per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonchè di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima;
d) indipendentemente dalla questione dell'appartenenza della zona corrispondente al ciglio erboso, l'esistenza dello scalino fra carreggiata e ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione costituisce pericolo occulto, non specificatamente segnalato, rispetto al quale quindi si estendono gli obblighi di manutenzione della pubblica amministrazione;
e) per la Corte, quindi, quando sia accertato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall'Amministrazione proprietaria, il giudice non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l'eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell'Amministrazione nella produzione del sinistro.
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