Con ordinanza n. 142 del 5/01/2017 la Corte di Cassazione ribadisce il principio della nullità della notifica alla parte personalmente anziché all'avvocato domiciliatario.
Venerdi 13 Gennaio 2017 |
Nel caso de quo un soggetto proponeva avanti al Giudice di Pace opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative di cui al D.L. n. 507 del 1999, per la somma di Euro 3.490,70, notificata dalla E. Tr. Equitalia spa, quale agente della riscossione dei tributi, per conto dell'ente impositore e ne chiedeva la declaratoria di annullamento e/o nullità.
Il GdP accoglieva l'opposizione e dichiarava nulla la cartella di pagamento, per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per assenza di motivazione.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace la Equitalia proponeva ricorso per cassazione, che veniva notificato alla parte personalmente presso la cancelleria del giudice di pace: la medesima era rappresentata e difesa da un avvocato, presso la quale era anche domiciliata.
La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, dispone rinnovarsi la notifica del ricorso alla parte personalmente nel termine di 40 giorni dalla comunicazione dell' ordinanza e precisa che:
la notifica doveva essere fatta presso il procuratore della parte in cancelleria, non già alla parte personalmente: è infatti principio consolidato che "qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi...non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ore ha sede l'autorità procedente con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente, la notifica dell'atto di impugnazione può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria”;
peraltro le Sezioni Unite (Sez. L, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603) hanno ristretto l'ambito di operatività della nozione di "inesistenza" della notificazione, che può essere affermata “.....oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi difformità dal modello legale nella categoria della nullità”;
i suddetti elementi costitutivi sono: a) l'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente (c.d.: omessa notifica).
Esito: nel caso in questione, conclude la Corte, la notifica è nulla, dovendosi, quindi, provvedere alla sua rinnovazione, che, essendo decorso l'anno, va effettuata alla parte personalmente.
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