La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15187 del 06/06/2025 torna ad occuparsi dei criteri che devono presiedere alla valutazione dell’evento meteorico in termini di caso fortuito, nel caso di danni dovuti a precipitazioni atmosferiche.
Mercoledi 11 Giugno 2025 |
Il caso: Tizio conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la società Alfa s.p.a., chiedendone la condanna, ex art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni patiti all’immobile di sua proprietà:nello specifico, il compendio immobiliare aveva subito un allagamento, che aveva riguardato il terreno, le cantine ed il piano terra, causato dalla fuoriuscita di acqua dalla fognatura comunale, la quale non era riuscita a contenere le acque meteoriche a causa della mancanza di manutenzione da parte della società convenuta, alla quale il Comune aveva affidato la gestione del sistema idrico comunale.
La società convenuta si costituiva eccependo che l’intera provincia era stata interessata da piogge alluvionali, tanto che era stato dichiarato lo stato di calamità di carattere eccezionale e che non poteva, conseguentemente, essere ritenuta responsabile dei danni lamentati dall’attore, dovendo ravvisarsi il caso fortuito nella causazione degli stessi.
Il Tribunale rigettava la domanda rilevando, sulla base della relazione redatta dai Vigili del fuoco intervenuti presso l’abitazione dell’attore, che la causa dell’allagamento era da ricollegare agli eventi metereologici, integranti caso fortuito; la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, rileva quanto segue:
a) la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
b) con specifico riferimento all’ipotesi in cui l’evento dannoso abbia avuto origine da precipitazioni atmosferiche, i criteri che devono presiedere alla valutazione dell’evento meteorico in termini di caso fortuito sono i seguenti:
la riconducibilità all’ipotesi di «caso fortuito» è condizionata dal possesso dei caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;
al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell’anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma — in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno — presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso;
il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili;
in tale ottica, dunque, l’accertamento del «fortuito», rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;
c) nel caso specifico,, la Corte territoriale, facendo proprie le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale, ha ritenuto sussistente l’esimente del caso fortuito sulla base di criteri non conformi a quelli espressi dagli arresti sopra richiamati: si è, invero, limitata ad affermare che ‹‹il Tribunale ha accertato in fatto che sui luoghi di causa, nel giorno indicato, si era verificata una precipitazione di eccezionale intensità” esprimendo in tal modo una valutazione del tutto apodittica;
d) nel verificare se l’evento atmosferico fosse stato o meno “eccezionale” ed “imprevedibile”, essa avrebbe dovuto fare ricorso non a criteri o parametri generici e sostanzialmente soggettivi e non verificabili, bensì a «dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia”.