La detrazione fiscale per i figli a carico è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest’ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori,
Giovedi 12 Giugno 2025 |
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.15224/2025.
Il caso: Mevia, legalmente separata dal coniuge ed affidataria dei figli, indicava nella sua dichiarazione dei redditi per l’anno 2012, ai fini Irpef, la detrazione per i figli a carico; l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente cartella di pagamento per un importo dichiarato di Euro 1.104,83, ritenendo che non potesse fruire per intero della detrazione, da ripartirsi invece al 50% con il coniuge separato, essendo i figli divenuti maggiorenni.
Mevia impugnava la cartella esattoriale notificatale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che riteneva fondate le sue difese, ed annullava l’atto esattivo., mentre la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, adita in appello dall'Agenzia delle Entrate, valutava fondata la tesi dell’Ente impositore, riformava la decisione dei primi giudici e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento.
Mevia ricorre in Cassazione, contestando la violazione dell’art. 12 del Tuir (Dpr n. 917 del 1986), in combinato disposto con l’art. 15 del Dpr n. 597 del 1973, e della Circ. n. 15/E del 16 marzo 2007, emessa dalla stessa Agenzia delle Entrate, per avere la CTR erroneamente ritenuto che ai fini della detraibilità per i figli a carico, in conseguenza del raggiungimento da parte loro della maggiore età fosse necessario un accordo con l’altro genitore per poter continuare a fruire della detrazione nella misura del 100%, e non del 50% .
La Corte, nell'accogliere il ricorso, precisa che:
1) la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate non trova fondamento in alcuna norma di legge o principio, del diritto tributario così come di quello di famiglia, e contrasta pure con la normativa di prassi emanata dallo stesso Ente impositore;
2) con la circolare n. 15/e del 2007 l'Amministrazione finanziaria precisa che “nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizione dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50 per cento, si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio”;
3) in materia viene in rilievo l’art. 12 del Tuir che, nella versione applicabile ratione temporis, dispone “Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: … c) 800 euro per ciascun figlio … In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario” ;
4) da quanto sopra premesso, discende il seguente principio di diritto: La detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest’ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori.