Verbale di accertamento attesta l'omologazione dell'autovelox: necessaria querela di falso

A cura della Redazione.
Verbale di accertamento attesta l'omologazione dell'autovelox: necessaria querela di falso
Giovedi 12 Giugno 2025

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13997/2025 si è nuovamente occupata della questione della necessaria omologazione degli autovelox e della validità o meno delle multe comminate da tali strumenti di rilevazione, nell'ipotesi in cui sia lo stesso verbale di accertamento che ne attesti l'omologazione.

Il caso: Caio impugnava davanti al Giudice di pace un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, redatto dalla polizia stradale per la violazione dell’art. 142, comma 9 del codice della strada, per superamento dei limiti di velocità, accertata con apparecchiatura automatica, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Per il ricorrente l’accertamento era illegittimo, in mancanza di prova del corretto funzionamento e di adeguata omologazione dello strumento utilizzato per il rilevamento della velocità.

Il Giudice di Pace respingeva la domanda, sentenza conferamata in sede di appello dal Tribunale, che accertava che la violazione era stata accertata con apparecchiatura autovelox regolarmente omologata.

Caio ricorre in Cassazione, evidenziando che la circostanza, affermata dai verbalizzanti, secondo cui l’autovelox marca Sodi scientifica modello premium 106 matricola 954997 sarebbe stato omologato dal Ministero infrastrutture e trasporti è smentita dalla dichiarazione di conformità al campione omologato, nella quale il numero di serie 954997 risulta associato all’autovelox 106 che appunto è solo approvato e non omologato.

Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile:

1) il verbale di accertamento che attesta l’esistenza dell’omologazione del dispositivo “autovelox” ha fede privilegiata, controvertibile unicamente con il rimedio della querela di falso, rimedio che nella specie non risulta essere stato esperito;

2) il verbale di accertamento dell’infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:

a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che (come nella fattispecie concreta in esame) abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;

b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;

c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell’opposizione proposta dal trasgressore

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