Autovelox: nessuna equiparazione tra approvazione e omologazione

A cura della Redazione.
Autovelox: nessuna equiparazione tra approvazione e omologazione

Con l'ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle conseguenze derivanti dalla mancata omologazione degli apparecchi Autovelox che siano stati oggetto della sola approvazione da parte del Ministero.

Lunedi 6 Ottobre 2025

Il caso: Tizio impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Pescara con la quale era stata rigettata l’opposizione di esso ricorrente avverso il verbale di accertamento della Polizia municipale del Comune in ordine alla violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s., per aver percorso la SS, alla velocità di 88,40 km orari, superiore al prescritto il limite di 70 Km orari, come accertato a mezzo apparecchiatura VELOCAR RED & SPEED (matr. 317) installata in postazione fissa.

Il Tribunale rigettava l'appello promosso da Tizio confermando la legittimità della pronuncia di primo grado con la quale era stato affermato che:

  • l’accertamento dell’indicata infrazione era avvenuto con la citata apparecchiatura elettronica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti senza che fosse stata necessaria l’omologazione del Ministero dello Sviluppo Economico, posto che quest’ultima, in base all’ art. 192 del regolamento del codice della strada, era da ritenersi necessaria solo per il caso di dispositivi dei quali il medesimo regolamento stabilisse le caratteristiche fondamentali o per i quali il regolamento imponesse particolari prescrizioni .

Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere l'impugnazione, ribadisce quanto già evidenziato in precedenti decisioni:

a) è pacifico che l’apparecchio autovelox utilizzato per l’accertamento non era omologato ed era stato invece approvato; pertanto la questione di diritto sottoposta all’attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all’omologazione la sola preventiva approvazione dell’apparecchio;

b) è stato più volte ribadito che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse;

c) l’art. 142, comma 6, c.d.s. prevede, riguardo alla determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, che solo le “apparecchiature debitamente omologate”, forniscono dati da ritenersi “fonti di prova”: il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all’omologazione (costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità;

d) l’art. 45, comma 6, del c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell’approvazione ovvero dell’omologazione, secondo le modalità indicate dall’art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione” non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione; al contrario, esso distingue nettamente i due termini,

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 26521 2025

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