Una brutta notizia per chi attende la legge che vieti definitivamente l’utilizzo degli animali nei circhi.
Il Circo “Madagascar Circus” ottiene dal Consiglio di Stato il ribaltamento quanto aveva deciso il Tar Lombardia con la sent. n. 1571/2023. Avendo nell’occasione il Circo chiesto al Comune di Milano l’autorizzazione alla detenzione di animali, al fine di poter svolgere una manifestazione circense in Milano nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2023 e il 5 marzo 2023, la ottiene pur con il divieto di detenere un singolo elefante.
Lunedi 6 Ottobre 2025 |
Tale diniego trovava ragione nelle Linee guida CITES richiamate all’articolo 34 del nuovo Regolamento Tutela Animali del Comune di Milano approvato dal Consiglio comunale di Milano il 3 febbraio 2020. Viene ritenuto pienamente in vigore il Regolamento milanese approvato “prima” della intervenuta modifica dell’art. 9 della Costituzione che ha introdotto una riserva assoluta di legge statale per tutela degli animali. Questo perché pur interferendo l’art. 34 con una materia – quella della tutela degli animali – ricompresa nella riserva di legge statale (allora non ancora oggetto di disciplina attuativa) doveva ritenersi pienamente in vigore. Si legge finanche nella sentenza che la sovrapposizione che si determina risulterebbe strettamente funzionale al perseguimento dell’obiettivo “proprio” del Comune non rappresentando un tentativo di regolamentare surrettiziamente in via diretta materie avulse dalla competenza del medesimo ente.
Il fatto che il Comune si fosse riferito a Linee guida adottate dalla Commissione CITES del 2006 ma non oggetto di formale recepimento da parte del Ministero dell’Ambiente, a differenza di quelle del 2000, alcun rilievo poteva avere. Richiamando alcuna giurisprudenza costituzionale, il T.A.R. Lombardia evidenziava come le determinazioni adottate sulla base di conoscenze medico-scientifiche fossero per loro natura transitorie perché assunte allo stato delle conoscenze del momento e destinate a essere superate a seguito dell’evoluzione medico-scientifica. Lo stato delle conoscenze scientifiche in un dato momento non esclude, e anzi impone, che, mutate le condizioni, sia necessario rivalutare e riconsiderare le scelte antecedentemente effettuate (Corte costituzionale, sentenza n. 14 del 2023).
E dunque, conclude il giudice amministrativo, il riferimento contenuto nel Regolamento comunale impugnato alle Linee guida del 2006 non risulterebbe illegittimo ma pienamente coerente con i principi espressi in materia dalla Corte costituzionale.La sentenza del Tar viene impugnata e la palla passa al Consiglio di Stato che ritiene fondato l’appello nel merito (Cons. Stato, Sez. IV 30 settembre 2025, n. 7610)
Vediamo perché.
Prima della riforma dell’art. 9 della Costituzione (entrata in vigore in data 9 marzo 2022) non vi era una previsione espressa in materia di protezione degli animali relativamente alla competenza (esclusiva) statale che oggi, proprio per tale intervento di revisione, è stata attribuita.
Ebbene, scrive il Consiglio di Stato, con una recente sentenza della medesima sezione (sent. n. 2232 del 18 marzo 2025 pur se in un ambito differente ma con principi estensibili anche nella fattispecie in esame) - ha affermato che la potestà regolamentare spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle Regioni, ma – in ogni caso – non spetta ai Comuni, i quali, secondo l’art. 117, comma 6, Cost., “hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” e, sul punto, va precisato che nessuna delle disposizioni invocate dal Comune reca siffatta attribuzione di poteri o funzioni ai Comuni”. Anzi, viene sottolineato in virtù dell’art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 si va nella direzione opposta rispetto a quella percorsa dal Comune di Milano il cui potere regolamentare è limitato alle “materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”, sicché tale norma esclude – di per sé – che sussista una potestà regolamentare generale dei Comuni, in linea, del resto, con il nuovo quadro costituzionale.
Non solo. Il Consiglio di Stato, citando la sent. n. 16 del 2024 sempre della Corte Costituzionale, ricorda che le disposizioni legislative statali fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza nel senso che ad esse è consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2024 ha dunque individuato l’ambito della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e gli spazi entro i quali può operare una competenza legislativa regionale, che intersechi la tutela ambientale. Senza soffermarmi oltre su tale aspetto che ha rilevanza in tema di residua efficacia delle disposizioni regionali a fronte dell’art. 9 della Costituzione, il Consiglio di Stato senza mezzi termini ci dice che il Comune di Milano ha esorbitato dalle proprie competenze, peraltro in assenza di Linee guida definitivamente approvate e recepite dal competente Dicastero.
Pur in assenza di una legge quadro statale attuativa dell’art. 9 della Costituzione, in materia di modi e forme di tutela degli animali, articolo entrato in vigore posteriormente rispetto al regolamento comunale del febbraio 2020 e pur mantenendo i Comuni la potestà regolamentare ex art. 117 sesto comma Cost., l’art. 34 del regolamento in questione risulta eccedente rispetto alla competenza dell’Ente locale, dovendo le Linee guida Cites comunque essere recepite con un atto di competenza statale e non potendo pertanto costituire oggetto di recepimento diretto da parte del regolamento comunale, che avrebbe dovuto even-tualmente riferirsi alle Linee guida del 2000. Conseguentemente, devono essere annullati l’art. 34, comma 1 del Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali approvato con la deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 4/2020 e i provvedimenti che ne sono derivati.