Con l’ordinanza n. 25456, pubblicata il 17 settembre 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla validità o meno del preavviso di iscrizione ipotecaria emesso e notificato al contribuente dall’Agenzia delle Entrate senza l’indicazione dell’immobile oggetto della misura cautelare.
Martedi 7 Ottobre 2025 |
IL CASO: Una società proponeva ricorso avverso una comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria che le era stata notificata dall’amministrazione finanziaria per un credito tributario derivante da ventinove cartelle di pagamento e cinque avvisi di addebito.
Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale. Parzialmente diversa la decisione della Commissione Tributaria Regionale, la quale dichiarava non dovute le somme contenute in alcune cartelle di pagamento di natura non tributaria e di altre cartelle che venivano specificatamente indicate.
Avverso la decisione di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso per Cassazione, deducendo con il primo motivo del gravame, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
L’amministrazione finanziaria sosteneva l’erronea decisione del giudice di secondo grado, avendo quest’ultimo riconosciuto il difetto di motivazione del preavviso di iscrizione per violazione dell’obbligo di indicare nella comunicazione preventiva di iscrizione della misura cautelare, il bene e/o i beni immobili sui quali quest’ultima operava.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'"avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca" - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare".
Nel decidere, gli Ermellini hanno osservato che:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto "l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca", ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione;
- al fine di valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede;
- dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria, non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile o sugli immobili di sua proprietà;
- la scelta normativa di non prevedere come necessaria l’indicazione nel preavviso di iscrizione ipotecaria del bene immobile (o dei beni immobili) che si intende pignorare, non comporta alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, che conosce la consistenza del suo patrimonio immobiliare e può, quindi, reagire, utilizzando gli ordinari rimedi previsti dalla legge, per contestare eventuali iscrizioni ipotecarie ritenute sproporzionate o illegittime, utilizzando anche il rimedio della richiesta di riduzione dell’ipoteca;
- l'ipoteca nasce con l'iscrizione, non già con il suo preavviso, ed è al momento dell'iscrizione che il bene deve essere individuato e determinato.