L'ipoteca è nulla se viene omessa la notifica del preavviso di iscrizione al contribuente.

L'ipoteca è nulla se viene omessa la notifica del preavviso di iscrizione al contribuente.
Martedi 20 Febbraio 2018

Con l’ordinanza n. 3784/2018, pubblicata il 15 febbraio scorso, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto affermato più volte in altri arresti circa la nullità dell’ipoteca iscritta dall’Agente della Riscossione in caso di omessa notifica del preavviso della suddetta iscrizione al contribuente.

IL CASO: Nella fattispecie trattata dai Giudici di legittimità, un contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso dall’Agente della Riscossione relativo ad una cartella di pagamento notificatale in precedenza. In primo grado il ricorso veniva accolto. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale veniva confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale.

Secondo il Giudice di secondo grado, anche se nella specie non era applicabile la disposizione prevista dall’articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l’Agente della Riscossione avrebbe dovuto procedere alla preventiva comunicazione al contribuente “costituendo principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica” la comunicazione di “provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari” autonomamente impugnabili. Pertanto, l’Agente della Riscossione, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli articoli 50 e 77 del d.P.R n. 602 del 1973, in relazione all’articolo 360 primo comma n. 3 cpc, per aver la Commissione Tributaria Regionale ritenuto necessaria la notifica al contribuente di una comunicazione con cui anticipava l’iscrizione ipotecaria, prevista invece da una disposizione – il secondo comma bis dell’articolo 77, aggiunto dall’articolo 7, comma 2 lettera u -bis del d.l n. 70 del 2001, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, entrata in vigore successivamente all’iscrizione de qua , e quindi non applicabile al caso di specie.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, sulla scorta delle seguenti osservazioni:

  1. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 19667 del 2014), in materia di iscrizione ipotecaria l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità della stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea;

  2. In virtù di quanto statuito con la suddetta sentenza, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidato il principio secondo il quale “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni” (Cass n. 23875 del 2015, n. 7597 e n. 4587 del 2017).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.3784/2018

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