Con l’ordinanza n. 27311/2017, la Corte di Cassazione si è occupata delle modalità di impugnazione del provvedimento con il quale il Giudice istruttore in funzione di Giudice Unico dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 181-309 cpc.
Mercoledi 21 Febbraio 2018 |
Secondo i Giudici di legittimità l’impugnazione deve essere effettuata tramite l’appello e non con il reclamo, anche se il provvedimento viene emesso sotto forma di ordinanza.
IL CASO: Nella fattispecie trattata dagli Ermellini, nell’ambito di un giudizio di primo grado veniva emessa ordinanza di estinzione del processo ai sensi dell’art. 181 cod. proc. civ. Avverso la suddetta ordinanza veniva proposto reclamo. Il Tribunale rigettava il gravame. Pertanto, la parte soccombente proponeva ricorso per Cassazione con il quale veniva denunciata la violazione e la falsa applicazione degli articoli 136 e 181, cod proc civ, in relazione all’art. 360, n. 3 e 4 cod proc civ.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha osservato che:
Il provvedimento con il quale il giudice istruttore quale Giudice monocratico dichiara estinto il processo non è soggetto a reclamo e, poiché determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche nel caso in cui viene emessa in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione;
Diversamente, quando l’estinzione del processo viene deliberata dal Tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, una volta precisate le conclusioni, venga trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 189 cpc, il Giudice di appello ove non lo ritenga sussistente , non può rimettere la causa al giudice di primo grado, in quanto non ricorre l’ipotesi contemplata dall’articolo 308, secondo comma, cpc, richiamata dall’art. 354, secondo comma cpc, ma deve trattenere la causa in decisione e deciderla nel merito (Sez. 1 , n. 22917/2010, Sez. 1, n. 20631/2011).
Pertanto, sulla scorta delle suddette osservazioni, gli Ermellini hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento del Giudice Unico, quale giudice dell’appello, avente valore di sentenza, avrebbe dovuto essere impugnato mediante ricorso per Cassazione.
Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 27311 del 17/11/2017