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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -
Dott. VARRONE Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8506-2014 proposto da:
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
F.E., domiciliato ex lege in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO MARAZZI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 478/2013 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 13/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
che il Tribunale di Pavia, con sentenza pubblicata il 13/11/2013, rigettò il reclamo presentato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nei confronti di F.E., avverso l'ordinanza di estinzione del processo, emessa ai sensi dell'art. 181 c.p.c.;
ritenuto che avverso la predetta determinazione il Ministero propone ricorso per cassazione corredato da unitaria, articolata censura, con la quale denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 136 e 181 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;
ritenuto che il F. ha depositato controricorso;
che, in via di preliminarietà, è d'uopo osservare quanto appresso: qui operando il giudice istruttore quale giudice monocratico, il provvedimento con il quale dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione; diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308 c.p.c., comma 2, richiamata dall'art. 354 c.p.c., comma 2, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito (Sez. 1, n. 22917, 11/11/2010, Rv. 615629; Sez. 1, n. 20631, 7/10/2011, Rv. 619909); ...
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