Ipoteca catastale per debiti tributari: non necessario indicare il responsabile del procedimento

Ipoteca catastale per debiti tributari: non necessario indicare il responsabile del procedimento

Con l’ordinanza n. 15872/2020, pubblicata il 24 luglio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità o meno dell’iscrizione, da parte dell’agente della riscossione, dell’ipoteca catastale in materia tributaria priva dell’indicazione del responsabile del procedimento.

Lunedi 24 Agosto 2020

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dal ricorso promosso da una società innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione in suo danno.

Nel ricorso, la ricorrente deduceva oltre alla nullità della notifica della comunicazione dell’avvenuta iscrizione dell’ipoteca, all’omissione delle preventive intimazioni di pagamento e alla mancata notifica della cartella di pagamento, anche l’omessa indicazione nella comunicazione dell’iscrizione ipotecaria del soggetto responsabile del procedimento.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e la decisione di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di gravame proposto dall’agente della riscossione.

La comunicazione di iscrizione dell’ipoteca è stata ritenuta illegittima dai giudici di secondo grado stante l’omessa indicazione nel suddetto documento del soggetto responsabile del procedimento. Pertanto, l’agente della riscossione, ritenendo errata la decisione dei giudici di merito, sottoponeva la questione all’esame della Cassazione non essendo l’indicazione del responsabile del procedimento un elemento essenziale della procedura dell’iscrizione ipotecaria.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione ha ribadito il principio secondo il quale l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta, a pena di nullità, dalla legge n. 212 del 2000, art. 7.

La suddetta sanzione, hanno concluso gli Ermellini, è stata introdotta per le cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, conv., con modificazioni. dalla legge n. 31 del 2008, ed è applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass. 11856/2017; Cass. 1150/2019).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.15872 2020

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