Si segnala la interessante sentenza n. 474/2019 del Tribunale penale di Campobasso, che, nel decidere in un caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., dichiara la responsabilità del padre per non essersi mai interessato della vita scolastica e sportiva dei figli minori.
Il caso: Tizio è imputato del reato di cui all'art. 570 c.p. perché, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, non solo non ha corrisposto la somma dovuta pari al 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori, ma si è disinteressato delle loro esigenze di salute e scolastiche, sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti la qualità di genitore:
a) dall'istruttoria, è emerso cheTizio, oltre a non versare le spese straordinarie necessarie per le esigenze dei figli, si è sempre sottratto ai suoi obblighi di assistenza morale agli stessi: in particolare.
- non andando mai a scuola a chiedere del loro andamento scolastico,
- non aderendo all'invito delle insegnanti di recarsi a scuola,
- non autorizzandoli a partecipare ai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
- non contribuendo alle spese delle attività fisiche svolte dai due ragazzi,
- non rendendosi mai disponibile ad accompagnarli nelle loro varie attività sociali e, anzi, costringendo la madre a ritirare i due ragazzi dal corso di basket perché non era disposto a sacrificare o a cambiare il giorno stabilito dal Tribunale civile per tenere con sé i figli, apparendo più interessato a far rispettare, dalla sua ex compagna, gli accordi in merito al suo diritto di visita che il benessere dei figli, tanto che uno dei figli viveva in un costante stato di ansia a causa del quale che ha avuto bisogno di una psicoterapeuta che lo aiutasse a superare il disagio causatogli dal comportamento del padre.
b) il Tribunale ribadisce che per "mezzi di sussistenza" devono intendersi "non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, ma anche gli strumenti che consentono un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze (abbigliamento, libri, mezzi di trasporto e di comunicazione..);
c) peraltro non vale a scriminare la condotta la circostanza che il prevenuto accudisse la madre non autosufficiente o che versasse regolarmente il mantenimento per i figli,
Decisione: “Visti gli artt. 533 e seguenti c.p.p., dichiara Tizio colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena del pagamento di Euro 300,00 di multa, oltre alle spese processuali.”