Violazione degli obbighi di assistenza familiare: lo stato di bisogno del figlio

A cura della Redazione.
Violazione degli obbighi di assistenza familiare: lo stato di bisogno del figlio

La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31530 del 19 settembre 2025 torna ad occuparsi dei presupposti idonei a integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Mercoledi 1 Ottobre 2025

Il caso: La Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione di primo grado, che aveva ritenuto Tizio responsabile del delitto di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., di cui al capo a) dell'imputazione, ritenendo sussistente il reato sulla base della mera presunzione dello stato di bisogno del figlio minore.

Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, lamentando che la Corte distrettuale, nel ritenere integrato il reato, aveva omesso di considerare le molteplici attività formative e culturali svolte dalla ragazza nonché gli accordi di natura economica intercorsi tra l'imputato e l'ex convivente, con riguardo, in particolare, a un'automobile e alle relative spese, che compensavano quanto altrimenti dovuto da Tizio per il mantenimento della figlia e dell'ex compagna, accordi che farebbero venir meno l'elemento psicologico del reato.

La Cassazione, nel ritenere fondato il motivo dedotto dal ricorrente, osserva che:

a) la Corte distrettuale non ha adeguatamente approfondito in motivazione il profilo della correlazione tra l'asserito inadempimento e il venir meno dei mezzi di sussistenza dovuti al minore: il Collegio, eludendo le doglianze difensive, non ha fornito adeguate ragioni in merito a quanto dedotto dall'imputato circa i contributi economici, da lui messi a disposizione, non già per l'acquisto dell'auto bensì per i costi legati alla gestione della stessa;

b) in relazione a tali costi, e indipendentemente dall'esistenza di un accordo formalizzato, la Corte d'Appello dà per provato il pagamento di contributi che non risultano essere stati rifiutati dalla destinataria, senza valutarne l'incidenza economica sull'adempimento dei doveri di assistenza familiare gravanti sul ricorrente.

Decisione: In relazione al delitto contestato ai sensi dell'art. 570, comma 2 n. 2, cod. pen., la sentenza impugnata viene annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, affinché colmi l'indicato deficit motivazionale.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 31530 2025

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