Assegno sociale: la rinuncia al mantenimento non preclude il diritto del richiedente

Assegno sociale: la rinuncia al mantenimento non preclude il diritto del richiedente

L’articolo 3, comma 6, della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’assegno sociale. Si tratta di una prestazione economica di natura assistenziale che dal 1 gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

Martedi 2 Settembre 2025

Scopo della prestazione è quello di garantire un sostegno economico a tutti i cittadini che, una volta raggiunta una determinata età, si trovano in condizioni economiche disagiate e di bisogno.

Presupposti per il riconoscimento dell’assegno sociale sono:

- l’età, oggi fissata in 67 anni, originariamente fissata in 65 anni;

- la cittadinanza italiana, anche se a determinate condizioni l’assegno è riconosciuto anche ai cittadini dell’Unione Europea e agli stranieri titolari di specifici permessi di soggiorno, a determinate condizioni di residenza continuativa sul territorio nazionale;

- la residenza effettiva e stabile in Italia;

- lo stato di bisogno che si configura tutte le volte in cui il soggetto richiedente la prestazione possiede redditi inferiori ad una soglia che viene annualmente determinata per legge.

Con due ordinanze pubblicate di recente, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 23341/2025 del 15 agosto 2025 e n. 23407/2025 del 16 agosto 2025) si è nuovamente occupata della questione circa la compatibilità tra l’assegno sociale e la rinuncia e/o la mancata richiesta in sede di separazione o divorzio dell'assegno di mantenimento da parte del richiedente la prestazione.

In altri termini, la questione affrontata dalla due ordinanze della Cassazione riguarda la debenza o meno da parte dell’Inps dell’assegno sociale all’assistito che, pur trovandosi in una condizione di indigenza economica, con la separazione o il divorzio abbia volontariamente rinunciato all’assegno di mantenimento.

In entrambi i casi trattati dai giudici della Suprema Corte, l’Inps aveva rigettato la richiesta avanzata da due assistiti tesa al riconoscimento del diritto all’assegno sociale, sul presupposto che i richiedenti avevano rinunciato in sede di separazione all’assegno di mantenimento da parte dei rispettivi coniugi.

I giudici di merito avevano negato il diritto all'assegno sociale sul presupposto:

a) che il cittadino che si trova in stato di bisogno economico, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge in adempimento degli specifici obblighi derivanti dal vincolo coniugale;

b) la rinuncia all'assegno di mantenimento viene interpretata come una dichiarazione implicita di autosufficienza economica o, nei casi più gravi, come un "intento elusivo" volto a creare artificiosamente i presupposti per accedere alla prestazione pubblica, scaricando sulla collettività un onere che dovrebbe gravare sul nucleo familiare. Tale rinuncia fonderebbe una presunzione di possesso di redditi occulti o, comunque, di assenza di un reale stato di bisogno.

La Corte di Cassazione, accogliendo i ricorsi promossi dagli assistiti con rinvio delle cause alle Corti di Appello di provenienza, in diversa composizione, hanno richiamato il granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale:

1) lo stato di bisogno effettivo del titolare deve essere desunto unicamente dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore rispetto al limite massimo stabilito dalla legge;

2) ai fini della configurabilità dello stato di bisogno sono irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno;

3) la mancata richiesta dell'assegno mantenimento in sede di separazione non è in sé valevole a determinare l'assenza dello stato di bisogno;

4) un reddito solo "potenziale", come l'assegno di mantenimento non richiesto o a cui si è rinunciato, non può essere computato ai fini della verifica del requisito reddituale;

5) la legge non richiede che lo stato di bisogno, per essere giuridicamente rilevante, debba essere anche "incolpevole";

6) la scelta volontaria di rinunciare a un diritto (come quello al mantenimento) o di spogliarsi di un bene non è di per sé ostativa al riconoscimento dell'assegno sociale;

7) ai fini dell’assegno sociale rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna norma richiede che esso debba altresì essere incolpevole."



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