Per la Cassazione, nella liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la semplicità dell'affare può giustificare la riduzione del compenso al minimo tariffario, ma non la sua totale esclusione per una determinata fase del giudizio, essendo il diritto al compenso legato allo svolgimento dell'attività difensiva e non alla complessità della causa.
| Mercoledi 8 Luglio 2026 |
La pronuncia offre un chiarimento utile sul rapporto tra la semplicità dell'affare e il diritto al compenso per le singole fasi del giudizio. La distinzione tra il presupposto del compenso (lo svolgimento dell'attività difensiva) e la sua misura (legata anche alla complessità della causa) consente di delimitare con maggiore precisione i poteri del giudice della liquidazione, riducendo il rischio di esclusioni indebite del compenso per intere fasi processuali.
Il caso trae origine dalla liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, relativo a un'opposizione a una richiesta di archiviazione. Il primo giudice aveva escluso il riconoscimento del compenso per la fase decisoria, ritenendo tale esclusione giustificata dalla semplicità dell'affare e dalla natura del procedimento, liquidando così una somma inferiore a quella richiesta dal difensore.
Il difensore interessato ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002. Il Tribunale di Ragusa ha tuttavia rigettato l'opposizione, ritenendo corretta la liquidazione operata dal primo giudice.
Avverso il decreto del Tribunale di Ragusa il difensore ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo, lamentando la violazione o falsa applicazione:
Ad avviso del ricorrente, non liquidando alcun compenso per la fase decisoria, il giudice dell'opposizione avrebbe violato i minimi tariffari inderogabili previsti dalla normativa di riferimento. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.
La Corte ha ritenuto fondata la censura. Il provvedimento impugnato aveva confermato l'esclusione del compenso per la fase decisoria disposta dal primo giudice, che aveva liquidato una somma inferiore a quella richiesta ancorando la riduzione alla semplicità e alla natura del procedimento nel quale l'attività professionale era stata prestata.
Secondo la Cassazione, tale impostazione non è condivisibile. Il diritto al compenso per una determinata fase del giudizio, sotto il profilo dell'an, è legato esclusivamente allo svolgimento dell'attività difensiva corrispondente. La natura e la complessità dell'affare sono invece elementi rilevanti solo ai fini del quantum, ossia della misura del compenso da liquidare. Ne consegue che:
Applicando questo principio al caso concreto, la Corte ha rilevato che il giudice dell'opposizione aveva erroneamente collegato il diniego del compenso per la fase decisoria alla tipologia del procedimento, anziché limitarsi a valutarne l'incidenza sulla misura del compenso stesso. Accertata la fondatezza della prima censura, la Corte ha ritenuto conseguentemente fondata anche la doglianza relativa alla violazione dei minimi tariffari, poiché il mancato riconoscimento del compenso per una fase del giudizio si traduce, di fatto, in una violazione dei minimi di tariffa.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.