Il giudice è tenuto a liquidare il compenso al difensore per l’attività difensiva svolta in favore della parte ammessa al patrocinio, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza, e non sono sindacabili le ragioni per le quali la richiesta di ammissione al patrocinio avvenga in una fase processuale piuttosto che in un'altra.
Lunedi 5 Febbraio 2024 |
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2525/2024.
Il caso: Il Tribunale di Ferrara respingeva l’opposizione proposta, ex art.170 del DPR n.115/2002, dall’Avv. Caio avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta in un procedimento penale in favore dell’imputato Mevio, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale motivava il rigetto nei seguenti termini:
- il difensore, dopo l’istruttoria dibattimentale, aveva chiesto il rinvio dell’udienza di discussione e, nelle more della celebrazione dell’udienza, aveva presentato la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
- il rinvio, quindi, sarebbe stato chiesto al solo fine di ottenere il beneficio e tale comportamento avrebbe costituito una forma di abuso del diritto, tanto più che dal verbale non emergevano le ragioni per le quali era stato chiesto il rinvio, né il difensore aveva spiegato per quali motivi l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non fosse stata richiesta in precedenza.
L'avv. Caio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondati i motivi di impugnazione, rileva quanto segue.
a) alla base dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato vi è la necessità di assicurare la difesa ai non abbienti, con l’unico limite dell’abuso del diritto nell’ipotesi in cui siano state coltivate impugnazioni inammissibili o sostenute spese superflue;
b) negli altri casi, il giudice è tenuto a liquidare il compenso al difensore per l’attività difensiva svolta in favore della parte ammessa al patrocinio, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza, né sono sindacabili le ragioni per le quali la richiesta di ammissione al patrocinio avvenga in una fase processuale piuttosto che in un'altra, purché sussistano le condizioni per l’ammissione al beneficio;
c) nel caso di specie, l’imputato ha presentato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel corso del processo penale, dopo lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale, sicché il giudice era tenuto a liquidare il compenso per la fase della discussione;
d) l'affermazione secondo cui la richiesta di rinvio per la discussione fosse strumentale, al fine di consentire al difensore il deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è fondata su illazioni e si pone in contrasto con la facoltà, riconosciuta al non abbiente, di richiedere il beneficio senza limiti di tempo, purché ricorrano i presupposti per l’ammissione al patrocinio;
e) è apparente, poi, perché avulsa da qualsiasi principio di diritto, l’affermazione secondo cui la richiesta di rinvio per la discussione costituiva una forma di abuso del diritto, né è rilevante che dal verbale non emergano le ragioni per le quali era stato disposto il rinvio.
Cassazione civile ordinanza 2525 2024