La lettera di messa in mora priva della firma non è idonea ad interrompere la prescrizione del credito. La sottoscrizione è un elemento essenziale in difetto del quale non si produce l’effetto giuridico desiderato dal creditore, che è quello di interrompere la prescrizione.
Martedi 6 Febbraio 2024 |
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 2335/2023, pubblicata il 24 gennaio 2024.
IL CASO: Sulla scorta di un lodo arbitrale, una società depositava istanza tardiva per l’ammissione al passivo di una società il cui fallimento, dopo la pronuncia del lodo, si era costituito fideiussore nell’interesse della società rimasta soccombente nel procedimento arbitrale.
Costituendosi il fallimento chiedeva di accertare e dichiarare l’insussistenza della solidarietà passiva tra i garanti e di accertare l’intervenuta prescrizione del credito azionato con l’istanza di ammissione al passivo, nonché l’intervenuta decadenza dell’azione ex art. 1957 cod. civ., con conseguente inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva volontariamente l’assuntore del fallimento.
L’istanza di ammissione al passivo veniva accolta dal Tribunale il quale riteneva infondata l’eccezione della prescrizione del credito formulata dal fallimento. Secondo il Tribunale il decorso della prescrizione era stato interrotto a seguito delle lettere di messa in mora inviate dalla società creditrice ad uno dei fideiussori.
Di diverso avviso la Corte di Appello la quale accoglieva il gravame proposto dall’assuntore del fallimento avverso la decisione di primo grado, dichiarando prescritto il credito già ammesso al passivo del fallimento.
Pertanto della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originaria società istante la quale, fra i motivi del gravame, deduceva la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2946, 1310, 2697 e 1335 cod. civ. per aver la Corte di Appello ritenuto che lettere di costituzione in mora inviate non potessero produrre l’effetto di interrompere la prescrizione del credito insinuato tardivamente al passivo fallimentare in quanto prive della sottoscrizione del mittente, ignorando la presunzione di conformità di quanto spedito alle copie in possesso del mittente ed operando un’inammissibile inversione dell’onere probatorio in capo al mittente rispetto a quanto ricevuto.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale, nel rigettarlo, relativamente alla questione delle lettere di costituzione in mora, dopo aver evidenziato che dalla documentazione allegata era incontroverso che le stesse, sia nell’originale che nella copia con allegati gli avvisi di ricevimento non recavano alcuna sottoscrizione, ha richiamato l’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “è assolutamente indispensabile la sottoscrizione dell’atto di costituzione in mora, atteso che lo stesso dispiega effetti dal momento in cui perviene al debitore interessato, attraverso la ricezione della lettera raccomandata o della pec. Sicché, ai fini della validità dell’effetto interruttivo della prescrizione, la firma del creditore serve quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione”.
L'atto di costituzione in mora, hanno osservato i giudici di legittimità, è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem" e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici.
Di conseguenza, hanno concluso, la sua mancata sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, "ex post", e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall'autore dell’atto e dirette a fa propria la precedente dichiarazione.
Cassazione civile ordinanza 2335 2024