Avvocati: doppia decurtazione per il compenso del difensore d'ufficio.

A cura della Redazione.
Avvocati: doppia decurtazione per il compenso del difensore d'ufficio.

Per la liquidazione del compenso la figura del difensore di ufficio va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale .

Martedi 20 Febbraio 2024

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4048/2024, nell'accogliere il ricorso del Ministero della Giustizia.

Il caso: Il tribunale di Ancona liquidava all'avv. Tizio compensi professionali quale difensore di ufficio di Caio – imputato divenuto irreperibile - nel procedimento penale svoltosi avanti al giudice di pace di Ancona.

Il legale proponeva opposizione lamentando l’omessa liquidazione delle spese relative alla fase istruttoria e la applicazione dei minimi tariffari con l’ulteriore decurtazione ex art. 12 comma 2 dm 55/2014 e di quella prevista dall’art. 106 bis del d.p.r. 115/2002.

Il giudice delegato confermava la liquidazione in base al “valore minimo” degli onorari, ma escludeva le due decurtazioni e determinava l’onorario in euro 855,00.

Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 106 bis, 116 e 117 del d.p.r. 115/2002: deduce che erroneamente è stata negata l’applicazione della riduzione percentuale prevista dall’art. 106 bis, in quanto la figura del difensore di ufficio va equiparata a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.

Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto osserva che:

a) in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002;

b) siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo;

c) anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 4048 2024

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