La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2978/2024 affornta la tematica della tutela dell'immagine e del diritto alla riservatezza della persona, nella specie di un minore, casualmente ripreso nel corso di un servizio televisivo sulla cattura di un latitante, con successiva richiesta di risarcimento danni.
Martedi 20 Febbraio 2024 |
Il caso: Tizio e Mevia, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Catullo, proponevano domanda avente ad oggetto, oltre all'inibizione della continuazione dell'illecito, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da Catullo subiti in conseguenza della non autorizzata pubblicazione della sua immagine dopo essere stato casualmente ripreso nel corso di un servizio di telegiornale effettuato in occasione dell'arresto di un latitante e successivamente diffuso mediante il mezzo televisivo e le piattaforme digitali.
Il tribunale rigettava la domanda sulla base dei seguenti rilievi:
a) l'illecito era escluso sul rilievo che, pur mancando il consenso dei genitori alla pubblicazione dell'immagine del minore, ai sensi dell'art.96 della legge n. 633 del 1941, tuttavia ricorresse una delle ipotesi eccezionali di cui all'art.97, primo comma, stessa legge, avuto riguardo, per un verso, al contenuto delle immagini divulgate, collegate ad un'esigenza informativa correlabile al diritto di cronaca, in quanto dirette a rappresentare l'arresto "in diretta" di un latitante, effettuato dalle forze dell'ordine sulla strada pubblica; e considerato, per altro verso, il carattere del tutto occasionale della presenza, nel servizio di informazione televisiva, dell'immagine del ragazzo, il quale si era venuto a trovare casualmente sulla strada al momento dell'arresto del latitante ed era stato quindi ripreso dalle telecamere unitamente ad una massa indistinta di persone, senza alcuna volontà di polarizzare l'attenzione sulla sua identità e sulla sua riconoscibilità;
b) era esclusa parimenti la sussistenza di conseguenze dannose, sia non patrimoniali che patrimoniali, osservando, quanto alle prime, che era rimasta sfornita di prova la deduzione attorea secondo cui, a causa dell'accostamento della sua immagine a quella di un delinquente, il minore era stato etichettato come tale nell'ambito dell'ambiente scolastico, con pregiudizio del suo rendimento; e rilevando, con riguardo alle seconde, la non configurabilità, nella fattispecie, di un pregiudizio correlato allo sfruttamento dell'immagine.
Catullo, divenuto maggiorenne, ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce la correttezza della sentenza di merito evidenziando che:
1) il giudice del merito ha accertato, per un verso, la sussistenza di una delle tassative ipotesi in cui la pubblicazione dell'immagine della persona è consentita dalla legge a prescindere dal suo consenso, in quanto giustificata dal suo collegamento con un evento - l'arresto di un latitante nell'ambito del contesto sociale in cui si era nascosto - connotato dall'interesse pubblico all'informazione e, per di più, svoltosi in luogo pubblico;
2) per altro verso, il giudice del merito ha accertato l'insussistenza delle circostanze obiettive che avrebbero escluso la liceità della pubblicazione dell'immagine di una persona minore di età, la quale era stata ripresa nell'ambito di un servizio di cronaca televisiva in modo del tutto casuale, all'interno di una massa indistinta di persone, senza alcun intento di renderla identificabile o riconoscibile da parte di chi avesse veduto il filmato;