Patrocinio a spese dello Stato: non serve il verbale di pignoramento negativo

Cassazione: ordinanza n. 21614 del 24/06/2026.
Patrocinio a spese dello Stato: non serve il verbale di pignoramento negativo

Per la Cassazione, il difensore d'ufficio che chiede la liquidazione dell'onorario a carico dello Stato deve dimostrare di aver tentato seriamente il recupero del credito verso l'assistito, ma non è tenuto a provare anche l'effettiva impossidenza di quest'ultimo. Non occorre quindi un "verbale negativo": è sufficiente che il pignoramento sia rimasto infruttuoso per cause non imputabili al creditore.

Mercoledi 1 Luglio 2026

La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente su un tema ricorrente nella prassi forense, quello dei presupposti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato da parte del difensore d'ufficio.

La pronuncia ribadisce un principio già espresso in un precedente del 2020, recentemente confermato anche da un'ordinanza del dicembre 2025, consolidando così l'orientamento sul punto: la prova richiesta per ottenere la liquidazione resta circoscritta al solo tentativo serio di recupero, senza estendersi a verifiche più gravose sulla solvibilità.

Il caso

La Corte di Appello di Salerno aveva rigettato l'opposizione proposta da un avvocato, difensore d'ufficio in un procedimento penale, contro il provvedimento di rigetto della sua istanza di liquidazione del compenso a carico dell'Erario. Secondo la Corte territoriale, i tentativi di recupero del credito posti in essere dal professionista non erano sufficienti a giustificare l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Motivi del ricorso

Il professionista ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo, lamentando la violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato. A suo dire, la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto insufficiente l'attività di recupero svolta, nonostante egli avesse:

  • ottenuto un decreto ingiuntivo per il proprio credito
  • notificato il titolo unitamente al precetto
  • curato due distinti tentativi di pignoramento mobiliare presso il domicilio della debitrice, entrambi non andati a buon fine perché l'ufficiale giudiziario aveva trovato la porta chiusa

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Secondo la Corte, il giudice di merito ha errato nel ritenere che fosse necessario un "verbale negativo", cioè la prova diretta dell'assenza di beni pignorabili presso il debitore. La Suprema Corte ha richiamato un proprio precedente principio, secondo cui il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario senza dimostrare un tentativo di recupero vano e non pretestuoso, ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, poiché ciò costituirebbe un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio.

Sulla base di questo principio, la nozione di "pignoramento negativo" richiamata dalla giurisprudenza non va intesa come necessità di un verbale che attesti l'assenza di beni, ma piuttosto come dimostrazione che il tentativo di pignoramento sia risultato infruttuoso per qualsiasi ragione non dipendente da un comportamento attivo o omissivo del creditore. Di conseguenza, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 21614 2026

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