Vanno posti a carico dello Stato anche i compensi e le spese sostenute dal legale per il pignoramento esperito al fine di recuperare i compensi a questi spettanti quale difensore d’ufficio per l’attività svolta in favore dell’assistito insolvente.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5609/2019, pubblicata il 26 febbraio scorso.
Martedi 5 Marzo 2019 |
IL CASO: Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione promossa da un avvocato avverso il decreto con il quale erano state liquidate i compensi e le spese per l’attività svolta quale difensore d’ufficio di un imputata insolvente. Nell’accogliere la suddetta opposizione, il Tribunale aumentava l’importo liquidato al legale ma non riconosceva il compenso relativo all’attività svolta per il tentativo di recupero delle somme con l’esperimento delle procedure di escussione dell’assistita insolvente. Il decreto del Tribunale veniva, pertanto, impugnato dal legale con ricorso per Cassazione il quale deduceva, fra l’altro, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 82, 116, 117, e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, per non aver il Tribunale riconosciuto il compenso per le attività svolte nel tentativo di recupero del suo credito nei confronti dell’assistito.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale, in persona di un diverso magistrato, hanno evidenziato che ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 116, il difensore d’ufficio, in sede di liquidazione giudiziale dei compensi per l’attività svolta in favore di un’assistita insolvente, ha diritto al rimborso dei compensi relativi all’inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione del suo onorario.
Il suddetto esperimento, hanno continuato gli Ermellini, costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso da parte dell’erario. Pertanto, i relativi compensi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall’erario.
Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 5609 del 26/02/2019