Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie).
Lunedi 4 Marzo 2019 |
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ipotesi non ravvisabile nel caso in cui il contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni.
Principio:
Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciati (in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5) con ricorso per Cassazione.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.
Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'error in indicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza".
Osservazioni.
Il caso deciso dalla Cassazione riguardava la decisione in grado di appello della Commissione Tributaria Regionale relativa ll'impugnazione di tre avvisi di accertamento ai fini ICI.
La C.T.R. aveva ritenuto fondate le ragioni del contribuente, ma aveva erroneamente pronunciato il rigetto dell'appello.
Il contribuente aveva avanzato istanza di correzione della sentenza per errore materiale ai sensi dell'art. 287 codice di procedura civile, ma la C.T.R. rigettava l'istanza.
la Suprema Corte, richiamando precedenti decisioni che affermavano i principi di diritto enunciati, accoglie il ricorso, rinviando alla C.T.R. per la correzione dell'errore.
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 17392/2004
Cass. 10129/1999
Cass. 1205/1984
Disposizioni rilevanti.
Codice di procedura civile
Vigente al: 24-02-2019
Art. 287 - Casi di correzione
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018