L’autorizzazione ad accedere alla zona a traffico limitato non si trasferisce con il veicolo che viene venduto a terzi, in quanto la suddetta autorizzazione è legata alla persona e non al possesso. Pertanto il nuovo acquirente non può accedere con il veicolo acquistato alla zona a traffico limitato anche se munito di un precedente permesso non ancora scaduto.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione l’ordinanza n. 5338/2019, pubblicata il 22 febbraio scorso.
IL CASO: Il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione promossa da un automobilista avverso dei verbali di accertamento a questi notificati per accesso nella zona a traffico limitato, privo dell’autorizzazione.
La sentenza di primo grado veniva impugnata e il Tribunale, quale giudice di appello, riformava la decisione del Giudice di Pace, osservando che l’accesso alla zona a traffico limitato era avvenuto con un’autovettura munita del permesso per accedere nella suddetta zona avendola l’appellante acquistata dal fratello, già titolare del suddetto permesso in qualità di residente che era stato rinnovato per altri cinque anni.
Pertanto, l’ente locale interponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 3, n. 53 [rectius: 54], cod. strada, in quanto, secondo l’ente ricorrente il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato fosse collegato alla vettura e non alla persona del richiedente, per ragioni di residenza ovvero di svolgimento dell’attività lavorativa.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento in giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto errato il ragionamento del giudice di appello e nell’accogliere il ricorso con rinvio al Tribunale nella persona di diverso magistrato, hanno evidenziato che, come già affermato in altri arresti, se è vero che l'unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all'accesso è la targa, consentendo il controllo, come affermato dal Tribunale che ha richiamato la sentenza n. 20130/2015 della stessa Corte di Cassazione, la quale ha affermato che il permesso riferito alla targa smarrita non vale per la targa nuova, rimanendo il veicolo identico dal punto di vista materiale ma non giuridico, una volta effettuata la nuova immatricolazione, ciò non vuol dire che il permesso acceda al veicolo, di modo che il trasferimento del veicolo comporti anche quello del permesso.
Inoltre, hanno continuato gli Ermellini, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il giudice deve conoscere la normativa regolamentare adottata dal comune di riferimento per disciplinare l'accesso in zone ZTL, eventualmente richiedendo al comune stesso la documentazione necessaria, essendo evidente che solo all'esito della compiuta ricognizione della disciplina applicabile al caso concreto diventa possibile valutare la sussistenza o non della violazione contestata, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.