Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 5338 del 22/02/2019

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Lunedi 4 Marzo 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo - Presidente -

Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8570/2016 proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MAGNANELLI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA INNOCENZO XI 8, presso lo studio dell'avvocato DI MEGLIO GIANFRANCO, presso che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 604/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2016 e notificata il 29 febbraio 2016, ha accolto l'appello proposto da B.L. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 59136 del 2011, e nei confronti di Roma Capitale.

1.1. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione della sig.ra B. avverso i verbali di accertamento della violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 7 e 201, (C.d.S.) e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, (reg. es. C.d.S.), elevati a suo carico dalla Polizia Municipale di Roma per accesso in zona ZTL senza titolo autorizzativo.

2. Il Tribunale ha riformato la decisione.

2.1. Rilevato, in premessa, che l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto non opera con riferimento alle norme secondarie ed agli atti amministrativi, donde l'onere di allegazione e produzione della parte interessata.

2.1. Quanto al merito dell'opposizione, il Tribunale ha evidenziato che l'appellante accedeva alla zona a traffico limitato con la vettura che aveva acquistato nel marzo 2007 da suo fratello - già titolare di permesso in qualità di residente; che la vettura era regolarmente munita di permesso, rinnovato in data 14 marzo 2008, con durata quinquennale; che Roma Capitale non aveva dato prova della allegata intervenuta revoca del permesso in data in data 31 dicembre 2009. ...

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