La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3709/2019 torna ad affrontare la questione della regolarità o meno della notifica via PEC all'indirizzo di posta elettronica risultante da elenchi diversi dal ReGIndE.
Venerdi 1 Marzo 2019 |
Il caso: Nell'ambito di una articolata procedura di esecuzione immobiliare, il MEF e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei sequestrati e confiscati (ANBSC) proponevano due opposizione di terzo, che il Tribunale di Roma rigettava; contro le sentenza del Tribunale gli enti opponenti proponevano ricorso per Cassazione
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con due sentenze "gemelle" cassavano con rinvio i provvedimenti impugnati, i giudizi venivano riassunti innanzi al Tribunale di Roma che, riunite le due cause, rigettava l'opposizione.
Avverso tale decisione il MEF e l'ANBSC hanno proposto nuovamente ricorso cassazione.
Preliminarmente la Suprema Corte deve risolvere la questione riguardante il decorso del termine per impugnare e la tempestività dell'impugnazione.
Infatti la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 ottobre 2016 e notificata a mezzo PEC il 28 ottobre 2016, mentre il ricorso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione il 26 aprile 2017, quindi nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., ma ben oltre la scadenza del termine c.d. "breve" di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c..
Per l'Avvocatura di Stato, la notificazione della sentenza a mezzo PEC sarebbe inefficace
in quanto spedita ad un indirizzo elettronico inidoneo a ricevere le notifiche telematiche;
trattasi di un indirizzo risultante dall'indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), ma non registrato al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia;
l'indirizzo elettronico in questione viene utilizzato dall'Avvocatura dello Stato per scopi amministrativi e non giudiziali.
La Corte, nell'affermare la tempestività del ricorso, osserva quanto segue:
a) a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE;
b) poichè solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE;
c) pertanto, la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)".