Domanda di facere: valore presunto e competenza del Tribunale

Avv. Francesco Lioia.
Domanda di facere: valore presunto e competenza del Tribunale

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di regolamento di competenza chiarendo il rilievo della domanda di facere ai fini della determinazione del valore della causa. La decisione ribadisce che, in caso di cumulo con domande pecuniarie, la domanda di adempimento specifico è soggetta al criterio di cui all’art. 14 c.p.c. e può radicare la competenza del Tribunale, in assenza di contestazione sul valore da parte del convenuto.

Mercoledi 13 Maggio 2026

IL CASO

La vicenda trae origine da un giudizio instaurato nei confronti di TIM per l’interruzione dei servizi di telefonia e connessione internet. L’attrice chiedeva in via principale la riattivazione dei servizi e il pagamento di un indennizzo, prospettando in subordine la risoluzione del contratto.

Nel corso del giudizio i servizi venivano riattivati, con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di facere, mentre rimanevano pendenti le domande economiche.

Il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza per valore, ritenendo che la controversia, considerato il solo petitum pecuniario, dovesse essere devoluta al Giudice di pace. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per regolamento di competenza.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Roma.

La decisione evidenzia come il giudice di merito abbia omesso di considerare la rilevanza della domanda di adempimento specifico ai fini della determinazione del valore della causa. Tale domanda, avente ad oggetto un facere, è soggetta al criterio di cui all’art. 14 c.p.c. e, se proposta congiuntamente ad altre domande, si presume di valore idoneo a radicare la competenza del Tribunale.

La Corte sottolinea inoltre che la competenza deve essere determinata con riferimento alla domanda proposta al momento dell’introduzione del giudizio e non può essere incisa da eventi successivi, quali la cessazione della materia del contendere su uno dei capi.

Particolare rilievo assume la mancata contestazione, da parte della convenuta, del valore della domanda di facere. In assenza di tale contestazione, opera la presunzione prevista dall’art. 14 c.p.c., che impedisce sia alle parti sia al giudice di rideterminare il valore della causa ai fini della competenza.

Ne consegue che la domanda di adempimento, proposta in cumulo con le domande pecuniarie, è idonea a radicare la competenza del Tribunale, con conseguente erroneità della decisione di primo grado che aveva valorizzato esclusivamente il petitum economico.

La Corte ha pertanto dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, con rinvio per la prosecuzione del giudizio.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 8678 2026


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