Obiezione fiscale, no della Cassazione. le tasse non dipendono dall’etica personale

Obiezione fiscale, no della Cassazione. le tasse non dipendono dall’etica personale

Con ordinanza n.11437, pubblicata in data 28 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente il quale, affermando di esercitare il diritto di “obiezione di coscienza fiscale”, aveva trattenuto una parte dell’IRPEF dovuta per destinarla a enti impegnati nel servizio civile e nel sostegno alla maternità, in opposizione alle spese militari ed a quelle relative all’interruzione volontaria della gravidanza.

Mercoledi 13 Maggio 2026

IL FATTO

La questione origina dal rigetto, pronunciato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Modena, di un ricorso vertente su di una cartella di pagamento con la quale veniva notificata ad un contribuente l’iscrizione a ruolo per €.70,73=, comprensivi di sanzioni ed interessi, conseguente al controllo automatizzato del Modello Unico 2007, nel quale era stata dichiarata un’imposta a debito per Irpef di €.1.014,00= e un’imposta a debito per addizionale regionale di €.70,00=. Per il primo titolo il contribuente aveva versato €.993,06=, con una differenza di €.20,94=, per il secondo titolo aveva versato €.45,38=, con una differenza di €.24,62=, dichiarando di aver devoluto il corrispondente importo dell’imposta pari ad €.25,00= in favore della favore della Comunità Papa Giovanni XIII e ad €.25,00= in favore dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così esercitando il diritto di obiezione fiscale per la difesa non armata e per il sostegno economico alle maternità difficili anziché all’aborto.

Avverso detta sentenza il contribuente proponeva appello chiedendo, tra le altre, la sospensione del procedimento con l’invio degli atti alla Corte di Giustizia Europea affinché si pronunciasse in ordine alla legittimità dell’art. 24 della legge 196/2009, che non consente di attivare il diritto fondamentale dell’obiezione di coscienza all’uso delle armi, in violazione dell’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva poi le eccezioni di incostituzionalità delle norme anche in quella sede richiamate, non ravvisava alcun contrasto con l’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e rigettava l’appello il quale, riproposto in Cassazione, veniva anche lì definitivamente respinto.

LA DECISIONE

Va subito detto che la sopra delineata, quasi integrale riproduzione del fatto fondante il ricorso in esame non è casuale ma, al contrario, vuole sottolineare come, nonostante la estrema tenuità del valore (mancato versamento di parte di due imposte pari a 25euro ciascuna) ed il praticamente scontato esito (negativo) della domanda, questa sia stata dal ricorrente pervicacemente perorata sino alla Suprema Corte di Cassazione, adducendo motivi di interesse pubblico e costituzionale che, per questo, appaiono qui assolutamente meritevoli di commento e riflessione.

L’obiezione fiscale nasce nei primi anni ‘70 come forma di disobbedienza civile avente alla base il rifiuto di finanziare, anche indirettamente, politiche pubbliche ritenute incompatibili con le proprie convinzioni morali o religiose (come, per lo più, le spese militari), e destinarle invece a progetti di pace o iniziative non violente.

Mentre l’obiezione civile ha trovato una sua regolamentazione nella L.772/1972, l’obiezione fiscale non ha mai avuto accesso né alla legislazione italiana né a quella Europea, entrando di contro, ben più frequentemente, nelle aule giudiziarie di vario ordine e grado.

Afferma dunque il ricorrente, a fondamento della propria tesi, che l’art. 24 della L.196/2009 è interpretato in modo da rendere impossibile l’assegnazione di somme pagate dai contribuenti obiettori a fondi non destinati alle spese militari o alle spese per l’aborto, in contrasto con l'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che prevede la libertà di coscienza e comprende (a suo dire) anche la libertà di non contribuire a tali spese non condivise, in piena conformità con l’analogo art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Fermo sul punto, il contribuente formula istanza di sospensione del giudizio (rigettata dalla Cassazione) con rinvio alla Corte Europea affinché quella esplicitasse se l’art. 10 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo contenga o meno il diritto all’obiezione di coscienza non soltanto con riferimento al servizio armato, ma anche anche avuto riguardo al finanziamento delle spese militari e se, quindi, non sia necessario che il diritto interno preveda che le somme pagate dagli obiettori a titolo di tributo debbano essere imputate ad un capitolo di bilancio che escluda la loro destinazione all’acquisto di armi o all’esecuzione di aborti.

Interrogata sulla questione, la Cassazione si pronuncia in maniera completamente opposta alle tesi del ricorrente e, pur partendo dal medesimo e condiviso principio di cui all’art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili del cittadino, precisa che quello stesso precetto richiede comunque l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, fra i quali quelli previsti dagli artt. 52 e 53 della Costituzione relativi alla difesa della Patria mediante l’impiego delle Forze Armate, ed il concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno, il tutto magistralmente sintetizzato dagli Ermellini col seguente enunciato principio di diritto:

Le convinzioni personali con riferimento all’obiezione fiscale per le spese militari e le altre politiche statali non possono trovare spazio di tutela nell’ambito dell’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che tutela la libertà di coscienza dell’individuo, perché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale e dalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovano disciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza dei singoli nell’interesse della collettività al quale sopraintende lo Stato nazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2 Cost.,81 Cost.,53 Cost”.

Salvo casi specifici e limitati, espressamente previsti dal legislatore (come, ad esempio fra tutti, la destinazione dell’8 x 1000), le convinzioni morali e/o religiose del cittadino non gli consentono dunque di decidere arbitrariamente a chi destinare parte dei propri tributi e, sul punto, i Giudici di Piazza Cavour riaffermano un concetto cardine del diritto tributario, e cioè quello che l’imposta è priva di causa e non è collegata né a una specifica controprestazione né a una destinazione scelta dal singolo contribuente.

L’art. 10 più volte citato, prosegue la motivazione in sentenza, prevedendo sì la libertà di coscienza, affida però ed allo stesso tempo allo Stato nazionale il compito di disciplinare l’esercizio dell’obiezione di coscienza, al fine precipuo di fondere armonicamente i piani di tutela sovranazionale e nazionale e contemperare così i diversi interessi, singoli e collettivi coinvolti.

In termini di analisi strettamente giuridica, e secondo i criteri di contabilità di Stato - osserva a conclusione della sua disamina la Suprema Corte- quelli che rilevano sono i “principi di universalità del bilancio e di unitarietà di cassa”, i quali non consentono in alcun modo di assegnare preventivamente, e quindi ex ante, la destinazione delle entrate a copertura di determinate spese (salva le ipotesi espressamente previste delle c.d. imposte di scopo), non contando nell’ambito del diritto tributario l’impiego della entrata acquisita, bensì piuttosto il rapporto impositivo tra ente e soggetto passivo.

Interessante poi come la Cassazione ribalti uno dei motivi cardine posti a fondamento delle argomentazioni del ricorrente, laddove afferma che proprio in virtù dell’articolo 2 della Costituzione viene in rilievo la funzione di solidarietà (economica) dell’imposta, e quindi la natura priva di causa della stessa, “l’assente finalizzazione dell’imposta ad un determinato obiettivo”, proprio per la necessità di ripartizione della spesa pubblica tra i cittadini: laddove si volesse destinare specificamente una parte di essa verso un determinato obiettivo, sulla base della scelta volontaristica del singolo, la minore imposta pagata dall’uno comporterebbe la maggiore imposta a carico di altri, e ciò in violazione del principio di capacità contributiva previsto dall’art. 53, comma 1, della Cost.

Consentire una destinazione “etica” delle tasse, sottolineano gli Ermellini, romperebbe l’equilibrio della solidarietà fiscale, facendo ricadere su altri cittadini, in contrasto con fondamentali principi costituzionali, il maggior carico tributario.

CONCLUSIONI

Con la sentenza in esame sembra si possa in via definitiva affermare che la “obiezione di coscienza” nel nostro ordinamento è prevista solo in ambiti specifici e regolati dalla legge, come il servizio militare, per il personale sanitario o per l’interruzione di gravidanza, ma non anche in materia tributaria.

Solo il Parlamento può insomma decidere se e come consentire una destinazione mirata delle entrate, ed al contribuente non è concesso di sostituirsi allo Stato, neppure per questioni etiche o morali, perché:

per la natura acausale dell’imposta quanto all’impiego della risorsa acquisita, la destinazione di una parte della somma dovuta a titolo di IRPEF ad Enti -a prescindere dalla natura degli stessi e dalla loro riferibilità o meno allo Stato- che perseguono obiettivi condivisi dal contribuente consente di ritenere sussistente l’omissione, benché parziale, dell’obbligo di contribuire alla spesa pubblica, per quanto non versato a titolo di imposta dovuta, non spettando al singolo la ripartizione delle entrate e la destinazione delle stesse, alla luce dei sopra richiamati principi di cui agli artt. 2 e 53 Cost.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 11437 2026

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