Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 5609 del 26/02/2019

Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 5609 del 26/02/2019
Martedi 5 Marzo 2019
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo - Presidente -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26671/2014 proposto da:

A.L.M., elettivamente domiciliata in MILANO, VIA D'ORSENIGO 18, presso lo studio dell'avvocato AZZARONE LIBERA MARIA, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, e l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO, depositato l'11/07/2014, R.G.n. 12845/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato:

che l'avv. A.L.M. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per cassazione dell'ordinanza con cui il tribunale di Milano ha accolto parzialmente la sua opposizione avverso il decreto che aveva liquidato in Euro 500 i compensi alla stessa spettanti per la difesa di ufficio di un imputata (sedicente E.C.) insolvente;

che l'impugnata ordinanza ha aumentato l'importo liquidato alla professionista dall'ammontare di Euro 500 a quello di Euro 675,00 (oltre spese, IVA e CPA), ma non ha riconosciuto alla stessa il compenso relativo all'attività svolta per il vano esperimento delle procedure di escussione dell'assistita insolvente;

che la causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 5 aprile 2018, nella quale il Collegio ha disposto rinnovarsi la notifica del ricorso per cassazione nei confronti del Ministero della Giustizia;

che a seguito del rinnovo di detta notifica, il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi