Mancata consegna della documentazione al cliente: confermata la censura per l'avvocato

Cassazione, Sezioni Unite civili: ordinanza n. 20608 del 18/06/2026.
A cura della Redazione.
Mancata consegna della documentazione al cliente: confermata la censura per l'avvocato

Per le Sezioni Unite l'obbligo dell'avvocato di restituire al cliente la documentazione relativa al mandato non può ritenersi adempiuto con il deposito degli atti presso il Consiglio dell'Ordine o il Consiglio di disciplina: la consegna deve avvenire nei confronti del cliente stesso, a pena di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 27 del Codice deontologico forense

Mercoledi 1 Luglio 2026

Premessa

La pronuncia conferma un orientamento che incide direttamente sui doveri informativi e di consegna documentale gravanti sull'avvocato nei confronti del proprio assistito: non basta che gli atti siano comunque rintracciabili o depositati presso un organismo terzo, perché l'obbligo di cui all'art. 27 del Codice deontologico forense ha come destinatario diretto il cliente. La decisione ribadisce inoltre che simili contestazioni, una volta accertate nel merito dal giudice disciplinare, sono difficilmente superabili in sede di legittimità se non con motivi puntuali e circostanziati.

Vicenda giudiziaria

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino aveva applicato la sanzione della censura a un avvocato (di seguito Tizio), ritenendolo responsabile, tra l'altro, di omessa informazione al cliente circa l'andamento del mandato e di mancata restituzione e consegna della relativa documentazione, in violazione dell'art. 27 del Codice deontologico forense. Il cliente aveva infatti richiesto la consegna di tre documenti: la copia dell'assegno versato dalla controparte all'avvocato, la copia del verbale di conciliazione sottoscritto anche dal datore di lavoro, e la copia della fattura del sindacato relativa all'importo ricevuto dal legale.

Il Consiglio Nazionale Forense aveva confermato la decisione, rilevando che Tizio aveva sì depositato della documentazione, ma non direttamente al cliente bensì presso il Consiglio di disciplina, e che tale documentazione era comunque solo parzialmente satisfattiva della richiesta, mancando in particolare la copia dell'assegno versato dalla controparte.

I motivi del ricorso

Tizio ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo in particolare che:

  • la consegna dei documenti effettuata presso il Consiglio dell'Ordine o il Consiglio di disciplina, anziché direttamente al cliente, fosse comunque idonea a determinare l'adempimento dell'obbligo e a far decorrere il termine di prescrizione dell'illecito;
  • in base a una convenzione stipulata con un'organizzazione sindacale, fosse quest'ultima a dover fornire al cliente la documentazione, con conseguente esonero della propria responsabilità.

Con ulteriori motivi, di carattere più processuale, Tizio ha lamentato anche l'omesso esame di alcuni elementi probatori e l'erronea valutazione, da parte del Consiglio Nazionale Forense, della rilevanza difensiva di un secondo addebito relativo al deposito in giudizio di un esposto contro il difensore della controparte.

La decisione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura relativa all'obbligo di consegna della documentazione. La Corte ha osservato che:

  • l'art. 27, comma 6, del Codice deontologico forense impone all'avvocato di informare il cliente sullo svolgimento del mandato e di fornirgli copia di tutti gli atti e documenti relativi al suo oggetto ed alla sua esecuzione;
  • il deposito della documentazione presso il Consiglio distrettuale di disciplina non equivale alla consegna al cliente, unico soggetto destinatario dell'obbligo previsto dalla norma deontologica;
  • nel caso specifico, oltre al difetto di consegna diretta, la documentazione prodotta era comunque solo parzialmente satisfattiva della richiesta dell'assistito, mancando in particolare la copia dell'assegno versato dalla controparte, circostanza non contestata dallo stesso ricorrente;
  • la censura fondata sull'esistenza di una convenzione con il sindacato, che avrebbe dovuto ricevere la documentazione in luogo del cliente, era inammissibile perché generica e comunque incompatibile con l'accertamento, operato dal giudice disciplinare, dell'esistenza di un mandato diretto tra l'avvocato e il proprio assistito.

La Corte ha così ribadito il principio di diritto secondo cui l'obbligo di consegna della documentazione relativa al mandato, previsto dall'art. 27 del Codice deontologico forense, va adempiuto nei confronti del cliente direttamente interessato e non può ritenersi soddisfatto dal deposito degli atti presso organismi terzi, quali il Consiglio dell'Ordine o il Consiglio di disciplina, anche quando questi siano stati investiti della vicenda a seguito di un esposto.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 20608 2026

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