Con l'ordinanza n. 5177/2024 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e del principio di autoresponsabilità.
Mercoledi 6 Marzo 2024 |
Il caso: Il Tribunale di Livorno rigettava il ricorso presentato da Tizio, nei confronti di Mevia perché fossero modificate le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, ritenendo giustificato, in particolare, il persistere del contributo di mantenimento in favore della figlia Licinia., malgrado la giovane avesse già raggiunto l'età di ventinove anni.
Tizio presentava reclamo, che veniva rigettato dalla Corte d'Appello che rilevava quanto segue:
a) Licinia aveva raggiunto i trenta anni di età senza conseguire un titolo universitario o l'autonomia lavorativa;
b) tuttavia, la giovane era affetta da disturbo di personalità di tipo borderline, descritto come "disturbo dell'area affettiva cognitiva comportamentale", le cui caratteristiche essenziali erano "una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé dell'umore ed una marcata impulsività";
c) tale stato patologico incideva pesantemente sulla vita della ragazza, che non poteva "allo stato ritenersi avere uno sviluppo ordinario e di normalità richiedibile ai suoi coetanei", escludendo, di conseguenza, l'applicabilità al caso di specie della giurisprudenza concernente l'autoresponsabilità del grande maggiorenne.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, osserva:
a) ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni;
b) se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa;
c) se il riconoscimento del diritto al mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento) influisce sul diritto al mantenimento se e nella misura in cui incide sulle capacità di impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa;
d) peraltro, il figlio di genitori divorziati, nel caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile (o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente), non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso;
e) il suddetto principio non soffre eccezioni ove il figlio ultramaggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento; in una simile fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio ultramaggiorenne non autosufficiente, occorrerà richiedere, ove ne sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure sarà possibile proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti.