Nessun mantenimento per il figlio maggiorenne che lavora: lo stipendio modesto non rileva.

Nessun mantenimento per il figlio maggiorenne che lavora: lo stipendio modesto non rileva.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3769 dell'8 febbraio 2023 torna ad occuparsi dei presupposti in presenza dei quali può essere disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne che svolga un'attività lavorativa, anche se percepisce un reddito modesto.

Venerdi 10 Febbraio 2023

Il caso: Il Tribunale di Cosenza, nell'ambito di un procedimento instaurato da Tizio per la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio pronunciata tra il medesimo e Mevia, escludeva l'obbligo di Tizio di continuare a versare l'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio Caio, ormai maggiorenne, e le regalie previste in favore dello stesso.

Mevia proponeva reclamo avanti alla Corte d'Appello, che lo rigettava.

Mevia ricorre in Cassazione, denunciando l'illogicità e la carenza di motivazione del decreto impugnato, per aver ritenuto:

- che il figlio avesse raggiunto l'autosufficienza economica, nonostante la modestia del reddito da lui percepito in virtù dello svolgimento di attività lavorativa stagionale

- e per aver ritenuto sussistente un peggioramento delle condizioni economiche del padre, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, senza provvedere ad alcun accertamento in ordine all'attività lavorativa da lui svolta.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il motivo di censura, rileva quanto segue:

a) ai fini dell'esclusione dell'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto dal controricorrente per il mantenimento del figlio, il decreto impugnato non si è infatti limitato a dare atto della capacità di quest'ultimo di procurarsi autonomamente i mezzi necessari per il proprio sostentamento, comprovata dallo svolgimento di un'attività lavorativa, ma ha altresì rilevato la mancanza di specifiche allegazioni in ordine alle effettive possibilità di lavoro del giovane ed all'impegno da lui profuso nella ricerca di un'occupazione più stabile e con-facente alle sue aspirazioni, anche alla luce dell'età da lui ormai raggiunta e del presumibile completamento del suo percorso formativo;

b) peraltro tale decisione si conforma al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta;

c) la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età;

d) pertanto, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare;

e) il rilievo in tal modo attribuito alla capacità di lavoro del figlio, desunta dal titolo di studio da lui eventualmente conseguito e dalla sua qualificazione professionale, fa apparire ininfluente l'eventuale inadeguatezza del reddito da lui attualmente percepito, a meno che non sia stata dedotta e dimostrata l'impossibilità di reperire un'occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni, nonostante l'impegno a tal fine profuso.

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