Cassazione: ribaditi i ciriteri per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.

A cura della Redazione.
Cassazione: ribaditi i ciriteri per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.

Con l'ordinanza n. 11472 del 30 aprile 2021 la Corte di Cassazione torma ad occuparsi dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge e di quello al mantenimento in favore del figlio maggiorenne.

Lunedi 3 Maggio 2021

Il caso: La Corte di Appello di Lecce, pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi Tizio e Caia, e riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di Tizio l'obbligo di corrispondere 400,00 euro mensili direttamente alla figlia Gaia e revocava l'assegno di mantenimento all'ex coniuge ed all'altra figlia maggiorenne e autosufficiente, Mevia, convivente con la madre, alla quale la Corte assegnava la casa coniugale.

Caia e Mevia ricorrono in Cassazione: in particolare, le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art.132 comma 2 nr. 4 cpc e lamentano omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il giudice di merito ritenuto la figlia Mevia autosufficiente perché avvocato abilitata all'esercizio della professione forense mentre, al contrario, non risultava provato in alcun modo chela figlia , benchè avvocato, avesse raggiunto la propria indipendenza economica e pertanto, al pari dell'altra figlia, non poteva essere ritenuta autosufficiente.

La Cassazione rigetta il ricorso, ribadendo i seguenti principi in tema di assegno divorzile e di mantenimento del figlio maggiorenne:

A) deve essere confermata la statuizione dei giudici di merito considerato che Caia svolge attività lavorativa come cuoca con redditi accertati e dichiarati di circa 10.074,00 annui a fronte dei 24.800,00 del marito;

B) sul punto si richiama il principio per cui “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dall'età dell'avente diritto; la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi";

C) per quanto riguarda l'assegno in favore della figlia maggiorenne, la Corte rileva che “non risulta in alcun modo dimostrato che la predetta, di 32 anni, non svolga alcuna attività lavorativa tale da renderla indipendente economicamente; al contrario risulta invece che la figlia è abilitata allo svolgimento della professione di avvocato e pertanto avviata alla libera professione, è titolare di una ditta individuale ed uno studio legale in locazione, possiede due autovetture di un certo livello”.

Esito: rigetto del ricorso con condanna delle ricorrenti alle spese legali.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.11472 2021

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