Per provare la non fallibilità non è necessario il deposito delle scritture contabili

Per provare la non fallibilità non è necessario il deposito delle scritture contabili

Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, della legge fallimentare, è sufficiente il deposito da parte dell’imprenditore dei bilanci degli ultimi tre esercizi, costituendo essi strumento privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Non è necessario, invece, il deposito, anche, delle scritture contabili.

Lunedi 3 Maggio 2021

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11218/2021, pubblicata il 28 aprile 2021.

IL CASO: Nella vicenda esaminata, la Corte di Appello rigettava il reclamo proposto da una società avverso la sentenza con la quale il Tribunale ne aveva dichiarato il fallimento.

La Corte territoriale, pur avendo dato atto che i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi commerciali anteriori al deposito dell’istanza di fallimento che la società fallita aveva prodotto erano regolarmente stati depositati presso il registro delle imprese e che dall’esame degli stessi emergeva il possesso congiunto dei requisiti dimensionali per escludere l’assoggettabilità al fallimento, ha dato atto che la fallita non aveva consegnate al curatore le scritture contabili né le stesse erano state allegate con il reclamo.

Secondo i giudici di merito, l’omessa consegna al curatore e/o la mancata allegazione al reclamo delle scritture contabili non aveva consentito di effettuare il riscontro con i dati indicati nei bilanci e di conseguenza gli stessi non potevano essere ritenuti attendibili.

La società fallita, decideva, quindi, di proporre ricorso per cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 comma 2, 15 comma 4°, 18 e 86 legge fall, evidenziando che l’obbligo a carico del fallito, previsto dall’art. 86 della legge fallimentare, di consegnare al curatore le scritture contabili è un obbligo che non ha nulla a che vedere con l'accertamento in concreto dei presupposti di non fallibilità, in quanto sorge nella fase successiva alla dichiarazione di fallimento e la sua funzione è quella di consentire all'organo della procedura di formare lo stato passivo e le classi dei creditori.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione, la quale nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, ha osservato che:

1. i bilanci danno luogo solo ad una presunzione semplice della corrispondenza al vero di quanto in essi attestato, e non assurgono quindi a prova legale. Essi sono, comunque, soggetti alla valutazione del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.;

3. il mancato deposito della documentazione contabile da parte dell’imprenditore non è sufficiente a far ritenere dal giudice inattendibili i bilanci, in quanto il giudicante nel ritenerli inattendibili è deve indicare gli elementi concreti che denotano l'eventuale anomalia dei dati in essi contenuti;

4. dall’omessa produzione delle scritture contabili nell'ambito del procedimento prefallimentare (nel corso della quale il debitore, a norma dell'art. 15 comma 4 I. fall. è tenuto a depositare soltanto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale aggiornata) non può di per sé ricavarsi il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell’imprenditore in ordine al possesso dei requisiti dimensionali, né, tantomeno, una presunzione di falsità delle risultanze dei bilanci;

5. il giudice del reclamo ha un ampio potere di indagine officiosa, che, a norma dell'art. 18 comma 10 legge fall., gli consente di assumere, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari. Pertanto, nel caso in cui il egli dovesse nutrire dubbi in ordine alla veridicità delle risultanze dei bilanci, può ordinare d'ufficio l'esibizione o disporre l'acquisizione delle scritture contabili, quello che non può fare è concludere pilatescamente che i bilanci sono inattendibili per la mancata produzione dei i documenti in base ai quali riscontrarne l'attendibilità.

Nel caso esaminato, hanno concluso gli Ermellini, nessuna anomalia presente nei bilanci regolarmente e tempestivamente depositati dall'odierna ricorrente era stata segnalata dalla Corte di Appello , né quest’ultima aveva indicato alcun elemento concreto che deponesse per la falsità dei dati in essi appostati.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.11218 2021

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