Figlio maggiorenne non autosufficiente e assegno di mantenimento. Presupposti.

Figlio maggiorenne non autosufficiente e assegno di mantenimento. Presupposti.
Martedi 5 Gennaio 2021

Con l'ordinanza n. 29779 del 29 dicembre 2020 la Corte di Cassazione chiarisce in quali casi il figlio maggiorenne debba ritenersi non autosufficiente e abbia quindi diritto al mantenimento da parte del genitore non collocatario.

Il caso: La Corte di Appello di Catania, pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi G.N. e M.P., in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di G.N. L'obbligo di corrispondere 200,00 euro mensili all'ex-coniuge per contribuire al mantenimento del figlio C., maggiorenne ma non autosufficiente e convivente con la madre, alla quale la Corte assegnava la casa coniugale.

Avverso tale sentenza M.P. propone ricorso in cassazione, censurando la sentenza della Corte territoriale laddove, senza tener conto delle situazioni economiche delle parti,

  • ha previsto un obbligo di corrispondere 200,00 euro mensili a carico del padre per contribuire al mantenimento del figlio C.,

  • mentre non ha posto alcun assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio D. con lei convivente in quanto ritenuto autosufficiente per via dell'età (27 anni) mentre, al contrario, non risultava provato in alcun modo che il figlio D., benchè maggiorenne, avesse raggiunto la propria indipendenza economica.

    Per la Cassazione il motivo di impugnazione è infondato e sul punto osserva che:

    - non risulta in alcun modo dimostrato che il figlio D.

  • non svolga alcuna attività lavorativa tale da renderlo indipendente economicamente anche parzialmente, e tantomeno risulta che egli abbia, in tutti i modi possibili e ragionevoli, cercato soluzioni lavorative consone ed adeguate alle sue attitudini ed aspirazioni;

  • recentemente si è affermato (Sez. 1 -, Ordinanza n.17183 del 14/08/2020) che «II figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.29779 2020

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