Revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento e ripetibilità delle somme versate all'ex

Revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento e ripetibilità delle somme versate all'ex

Si segnala l'ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2020 con cui la Corte di Cassazione decreta il diritto dell'ex coniuge obbligato di ripetere dall' ex le somme che ha continuato a versare per il mantenimento dei figli, anche dopo che gli stessi siano divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.

Lunedi 17 Febbraio 2020

Il caso: S.M. conveniva in giudizio l'ex moglie A.G. per sentirla condannare alla restituzione di quanto versato alla stessa per il mantenimento delle due figlie, divenute nel frattempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti, o,in subordine, al risarcimento del danno per l'appropriazione indebita delle somme; sul punto esponeva che:

a) Il Tribunale, dichiarata nel 1987 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con A.G., aveva posto a carico del padre il pagamento di un contributo di mantenimento di Lire 600.000 per le due figlie, nate nel 1968 e nel 1970, successivamente aumentato a Lire 800.000;

b) le figlie avevano conseguito la laurea e successivamente avevano contratto matrimonio rispettivamente nel 1994 e 1998;

c) di conseguenza era venuto meno il suo obbligo di corrispondere alla ex moglie il contributo per le figlie;

d) nel 2006 la ex moglie gli aveva notificato un atto di precetto per il pagamento del contributo relativo agli ultimi cinque anni, pari a € 36910,10, che aveva provveduto a pagare nonostante che non vi fosse più tenuto quantomeno dal 1994 e dal 1998.

Il Tribunale rigettava la domanda restitutoria e accoglieva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale; la Corte d'Appello rigettava la domanda restitutoria di S.M. e accoglieva il gravame incidentale dell'ex moglie, volto a far eliminare la condanna al risarcimento.

Per la Corte territoriale, infatti, la ripetizione delle somme versate non era possibile in quanto:

  1. le somme erano state versate sulla base di un valido titolo giudiziale, che imponeva l'obbligo di mantenimento a carico di S.M.;

  2. tale obbligo era venuto meno solo a seguito del provvedimento del maggio 2007 in sede di giudizio di revisione delle condizioni economiche attivato dal medesimo S.M.

S.M. ricorre quindi in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. per avere la Corte territoriale escluso il carattere indebito del pagamento del contributo di mantenimento delle figlie, essendo il vincolo obbligatorio, cioè la causa giustificativa del pagamento stesso, cessato quantomeno dal 1994 e 1998.

Per la Suprema Corte la doglianza è fondata; sul punto osserva quanto segue:

a) il ragionamento seguito dalla Corte territoriale non è condivisibile: nel caso in esame risulta che le due figlie si sono sposate nel 1994 e nel 1998, raggiungendo la definitiva indipendenza economica;

b) la suddetta circostanza è decisiva e giustifica il venir meno dell'obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento e del diritto dell'ex moglie di ricevere il contributo per le figlie maggiorenni ed indipendenti;

c) il fatto che il giudizio di revisione delle condizioni economiche sia stato introdotto da S.M. solo più tardi, al fine di ottenere il riconoscimento formale del mutamento delle dette condizioni e per essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro non impedisce l'azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente ex art. 2033 c.c;

d) tale norma ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo del pagamento, qualunque ne sia la causa;

e) difatti, la irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai economicamente indipendenti, in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio;

In sintesi: il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento, non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento stesso.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.3659/2020

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