Nell'ordinanza n. 19696/2019 la Corte di Cassazione affronta nuovamente la questione se in capo al genitore debba permanere l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne che lavori, sia pure percependo un compenso modesto.
Giovedi 22 Agosto 2019 |
Il caso: Il Tribunale di Avellino pronunciava la separazione personale dei coniugi T. e C. con addebito al marito; revocava l’obbligo di mantenimento gravante su quest’ultimo a favore dei figli, entrambi maggiorenni, in considerazione del fatto che questi avevano iniziato a lavorare dimostrando capacità di produrre reddito.
La Corte d'Appello, su ricorso della madre, in riforma della sentenza di primo grado, ripristinava l'obbligo in capo al padre di contribuzione al mantenimento dei figli, evidenziando che non era stata fornita la prova dell'acquisizione di una condizione di autosufficienza né una responsabilità dei figli per tale mancata acquisizione.
Il padre ricorre in Cassazione, rilevando che la Corte d'Appello:
a) non aveva considerato che la proprietà di un’autovettura e di un furgone in capo ad uno dei due figli - che questi utilizzava per lo svolgimento della sua attività di tecnico del suono - e la disponibilità gratuita, concessagli dalla società X, di un’attrezzatura per la strumentazione musicale e per l’illuminazione dei palchi potesse attestare una raggiunta capacità lavorativa idonea a rendere indipendente il figlio, che peraltro aveva ottenuto la laurea breve in tecnico del suono;
b) non aveva considerato che l'altro figlio per due anni aveva percepito un reddito di circa 500 euro mensili; tale circostanza avrebbe dovuto indurre la Corte a revocare l'assegno in coerenza con il principio per cui una volta raggiunta una adeguata capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza economica, la successiva perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.
Per la Corte la doglianza è fondata e il ricorso va accolto, sulla base dei seguenti rilievi:
l'obbligo di mantenimento dei genitori consiste nell'assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente; la prova di ciò è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dall'esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile;
la prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il percorso formativo , non riesca ad ottenere, non per sua colpa, una sufficiente remunerazione;