Niente mantenimento al figlio maggiorenne che lavora anche se guadagna poco

Niente mantenimento al figlio maggiorenne che lavora anche se guadagna poco

Nell'ordinanza n. 19696/2019 la Corte di Cassazione affronta nuovamente la questione se in capo al genitore debba permanere l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne che lavori, sia pure percependo un compenso modesto.

Giovedi 22 Agosto 2019

Il caso: Il Tribunale di Avellino pronunciava la separazione personale dei coniugi T. e C. con addebito al marito; revocava l’obbligo di mantenimento gravante su quest’ultimo a favore dei figli, entrambi maggiorenni, in considerazione del fatto che questi avevano iniziato a lavorare dimostrando capacità di produrre reddito.

La Corte d'Appello, su ricorso della madre, in riforma della sentenza di primo grado, ripristinava l'obbligo in capo al padre di contribuzione al mantenimento dei figli, evidenziando che non era stata fornita la prova dell'acquisizione di una condizione di autosufficienza né una responsabilità dei figli per tale mancata acquisizione.

Il padre ricorre in Cassazione, rilevando che la Corte d'Appello:

a) non aveva considerato che la proprietà di un’autovettura e di un furgone in capo ad uno dei due figli - che questi utilizzava per lo svolgimento della sua attività di tecnico del suono - e la disponibilità gratuita, concessagli dalla società X, di un’attrezzatura per la strumentazione musicale e per l’illuminazione dei palchi potesse attestare una raggiunta capacità lavorativa idonea a rendere indipendente il figlio, che peraltro aveva ottenuto la laurea breve in tecnico del suono;

b) non aveva considerato che l'altro figlio per due anni aveva percepito un reddito di circa 500 euro mensili; tale circostanza avrebbe dovuto indurre la Corte a revocare l'assegno in coerenza con il principio per cui una volta raggiunta una adeguata capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza economica, la successiva perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.

Per la Corte la doglianza è fondata e il ricorso va accolto, sulla base dei seguenti rilievi:

  • l'obbligo di mantenimento dei genitori consiste nell'assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente; la prova di ciò è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dall'esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile;

  • la prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il percorso formativo , non riesca ad ottenere, non per sua colpa, una sufficiente remunerazione;

  • peraltro, l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro, con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore;
  • la successiva ed eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento;
  • nel caso in esame  la Corte d’Appello non ha valutato la conclusione da parte del figlio del percorso formativo i cui frutti egli utilizza in un’attività a carattere professionale, quale quella di tecnico musicale e assistente alla illuminazione di concerti, connotata dall’impiego di mezzi, propri e in comodato, di non modesto valore e che presuntivamente potrebbe costituire una fonte di reddito  idonea a garantire l’autosufficienza economica a chi la presta;
  • mentre, con riferimento all’altro figlio a Corte d’Appello non ha valutato la circostanza  dell’acquisizione di una capacità lavorativa tale da assicurargli una retribuzione stabile nell’arco di due anni;
  • inoltre, la Corte d'Appello non ha preso in considerazione ulteriori e rilevanti circostanze quali l’effettività o meno della convivenza dei figli con la madre, l’età ormai ampiamente superiore ai trent’anni di entrambi i figli e il tenore di vita di cui dispongono: su tali circostanze si sarebbe dovuto attivare l’onere probatorio gravante sulla richiedente il contributo al mantenimento.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.19696/2019

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