Con l'ordinanza n. 3552 dell'11 febbraio 2025 la Corte di Cassazione affronta nuovamente la questione dei presupposti in presenza dei quali il figlio maggiorenne mantiene il diritto a percepire un assegno di mantenimento da parte dei genitori.
Lunedi 17 Febbraio 2025 |
Il caso: il Tribunale di Trani dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Tizio e Mevia, disponendo - fra l'altro - l'obbligo del padre di corrispondere la somma rivalutabile annualmente di Euro 225 mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne Caio.
Con ricorso ex art. 9 comma 1 L. n. 898/1970, Tizio chiedeva al Tribunale di Trani di revocare il predetto assegno di mantenimento, corrisposto direttamente all'avente diritto, per la sopravvenuta indipendenza economica raggiunta dal figlio, da tempo dedito ad attività lavorativa e totalmente disinteressato allo stato di salute del genitore, che dal 2018 si stava sottoponendo ad interventi chirurgici.
Il Tribunale di Trani rigettava la domanda di revoca dell'assegno, per non avere il ricorrente provato il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dalla condizione di autosufficienza economica del figlio.
Tizio proponeva reclamo avverso la sentenza: la Corte distrettuale osservava che il provvedimento impugnato conteneva un congruo apparato argomentativo in ordine alle ragioni che giustificavano la decisione di rigetto dell'istanza "revisionale": in particolare il Tribunale aveva posto in rilievo le seguenti circostanze:
a) il brevissimo lasso di tempo trascorso tra la proposizione del ricorso (avvenuta il 26.10.2022) e il conseguimento del diploma di laurea (5.10.2022);
b) l'odierno resistente era ancora legittimamente (anche in relazione all'età) impegnato in un percorso di formazione specializzante e di acquisizione delle necessarie competenze da spendere in futuro nel settore lavorativo di riferimento;
c) l'impegno profuso con esito positivo nella ricerca di un'occupazione, pur non corrispondente alla professionalità acquisita, alle proprie aspirazioni e al suo titolo di studio;
d) l'esiguità dell'importo corrispostogli a titolo di retribuzione;
e) la durata del (precario) rapporto lavorativo.
Tutti elementi attestanti la volontà di Caio di "affrancarsi" dal mantenimento paterno e dimostrativi della mancanza di responsabilità per il mancato ottenimento di un impiego tendenzialmente stabile nel tempo in grado di assicurargli un'effettiva autosufficienza reddituale (non desumibile dallo svolgimento di lavori "part time").
Tizio presenta ricorso straordinario per Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osserva che:
1) come precisa lo stesso ricorrente, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all' effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età;
2) il Tribunale prima e la Corte di merito poi hanno proceduto all'accertamento sul raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne secondo i parametri ribaditi più volte da questa Corte e ricordati nello stesso ricorso e ha compiuto un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità perché sorretto da corretti criteri di valutazione e da adeguata complessiva valutazione.