Anche il genitore con meno risorse economiche ha l'obbligo di mantenere il figlio non autosufficiente

A cura della Redazione.
Anche il genitore con meno risorse economiche ha l'obbligo di mantenere il figlio non autosufficiente

Con l'ordinanza n. 3426/2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori del figlio maggiorenne non autosufficiente.

Venerdi 1 Aprile 2022

Il caso: Nel giudizio di separazione personale tra Tizio e Mevia, la Corte di appello di Venezia, confermava la decisione di primo grado che aveva respinto le reciproche domande di addebito, aveva posto a carico di Tizio il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie per l'importo di Euro 300,00 = mensili, oltre ISTAT nonchè il mantenimento diretto - sia ordinario che straordinario. - della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con il padre, senza prevedere alcun contributo a carico della madre, in ragione delle maggiori disponibilita' economiche del padre.

Tizio ricorre in Cassazione e, nel contestare l'esclusione dell'onere della madre a contribuire al mantenimento della figlia, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, lamenta la violazione dell'articolo 2697 c.c., in tema di onere della prova e dell'articolo 115 c.p.c., in tema di disponibilita' delle prove, sostenendo che la moglie non aveva provato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia.

Per la Cassazione la doglianza è fondata: in materia ribadisce il seguente principio: "l'obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori, anche per il figlio maggiorenne, quando questi non abbia raggiunto la autosufficienza economica (Cass. n. 4811/2018; Cass. n. 19299/2020) - come accertato dalla Corte di appello nel presente caso con statuizione non impugnata - anche se la quantificazione richiede la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.3426 2022

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