Mancata comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo: termine per l'opposizione

Mancata comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo: termine per l'opposizione
Venerdi 1 Aprile 2022

Con l’ordinanza n. 9850/2022, pubblicata il 28 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa all’individuazione del termine entro il quale il creditore può proporre opposizione allo stato passivo nel caso in cui il curatore non provveda alla comunicazione prevista dall’art. 97 della legge fallimentare secondo il quale dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo il curatore ne deve dare comunicazione, trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato o parziale accoglimento della domanda.

IL CASO: In sede di verifica dello stato passivo fallimentare una banca si era visto rigettare la domanda di ammissione del credito vantato nei confronti della società fallita derivante da un contratto di un mutuo con garanzia ipotecaria. Il curatore non aveva provveduto a comunicare alla banca il decreto di esecutorietà dello stato passivo (la comunicazione era stata spedita erroneamente a un diverso creditore) e l’istituto bancario proponeva opposizione allo stato passivo oltre tre anni dopo il deposito del predetto decreto. L’opposizione veniva dichiarata inammissibile rigettata dal Tribunale in quanto tardivamente proposta.

Atteso l’inammissibilità dell’opposizione la banca sottoponeva la questione all’esame della Cassazione impugnando il decreto di rigetto dell’opposizione emesso dal Tribunale. Con il ricorso la banca, deduceva, fra i vari motivi, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto per avere il Tribunale affermato che in caso di omessa comunicazione ex art. 97 l.fall., si applica il termine di impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (sei mesi) decorrente dal deposito dello stato passivo.

LA DECISIONE: La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui all’art. 97 l.fall. al creditore che abbia chiesto l’insinuazione parzialmente o talmente respinta, l'opposizione ex art. 98 l.fall. può essere proposta da quest’ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.".

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