Con l’ordinanza n. 24191/2021, pubblicata l’8 settembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa ai casi in cui il decreto ingiuntivo opposto è opponibile alla massa fallimentare.
Mercoledi 15 Settembre 2021 |
IL CASO: La vertenza esaminata nasce dall’istanza di ammissione al passivo di un fallimento depositata da una creditrice sulla scorta di due decreti ingiuntivi ottenuti nei confronti della società fallita.
Il credito fatto valere dalla creditrice veniva ammesso allo stato passivo solo parzialmente e più precisamente veniva ammesso solo per l’importo portato da uno dei due decreti ingiuntivi, in quanto l’altro decreto era privo dell’attestazione della esecutorietà prevista dall’art. 647 c.p.c. prima che intervenisse la sentenza dichiarativa di fallimento e per l'insufficienza della restante documentazione prodotta dall’istante. Il provvedimento del giudice delegato veniva confermato dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo promossa dalla creditrice.
Quest’ultima, pertanto, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione, deducendo l’erroneità del decreto di rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale che aveva ritenuto inopponibile il decreto ingiuntivo alla massa dei creditori nonostante il passaggio in giudicato dell'ordinanza di estinzione del giudizio d'opposizione al suddetto decreto, che era stata emessa prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Secondo la ricorrente, il decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, aveva acquisito efficacia esecutiva ex art. 635 c.p.c. a seguito dell’emissione dell’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione e, quindi, era opponibile al fallimento.
LA DECISIONE: La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dato ragione alla creditrice accogliendo il ricorso con rinvio della causa al Tribunale di provenienza per un nuovo esame, ritenendo opponibile alla massa fallimentare l’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pronunciata prima della dichiarazione di fallimento.
I giudici di legittimità hanno dato continuità all’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili - per decorso del relativo termine - prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all'art. 654 c.p.c. (Cass., n. 9933/18; n. 5657/19).