Reintegra nel possesso e decorrenza del termine per la proposizione dell’azione

Reintegra nel possesso e decorrenza del termine per la proposizione dell’azione

Con l’ordinanza n. 23870/2021, pubblicata il 3 settembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla decorrenza del termine annuale previsto dall’articolo 1168 del Codice Civile per proporre l’azione di reintegrazione nel possesso da parte del soggetto spogliato violentemente o occultamente dal possesso di un bene nei confronti dell’autore dello spoglio.

Lunedi 13 Settembre 2021

IL CASO: La vicenda origina dal ricorso possessorio promosso dal proprietario di un fondo rustico il quale denunciava di aver subito lo spoglio violento e clandestino da parte della resistente il quale a dire del ricorrente aveva apposto una sbarra metallica chiusa con lucchetto impedendo il passaggio sulla strada che consentiva al suddetto ricorrente l'accesso al suo fondo.

Nel costituirsi in giudizio la resistente, oltre a a contestare l’azione nel merito e chiederne il rigetto, eccepiva la decadenza del ricorrente dall’azione possessoria per essere stata presentata tardivamente.

Il Tribunale accoglieva in via interdittale la domanda della tutela possessoria e nel successivo giudizio di merito, ritenendo tardiva la proposizione del ricorso possessorio, lo dichiarava inammissibile.

Di diverso avviso la Corte di Appello la quale, nel decidere il gravame proposto dal ricorrente originario, avverso la sentenza di primo grado, la riformava, osservando che il ricorrente, come era emerso dall’attività istruttoria svoltasi attraverso l’assunzione delle prove testimoniali, aveva assolto ampiamente l’onere sullo stesso incombente circa la tempestività dell’azione, la clandestinità dello spoglio e la data di scoperta dello stesso.

La questione giungeva, pertanto, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso proposto dalla resistente. Tra i vari motivi dell’impugnazione quest’ultima deduceva la violazione e la falsa applicazione degli articoli 116 cod. proc. civ. e degli articoli 2697 e 1168 del codice civile, nonché l'omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto tempestivamente esercitata l'azione possessoria.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver ricordato quanto disposto dal primo comma dell’articolo 1168 del codice civile, secondo il quale chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo e che il successivo terzo comma del medesimo articolo sancisce che se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello di provenienza ha osservato che:

- la norma di cui all’art. 1168 del codice civile, va interpretata nel senso che in tema di reintegrazione del possesso, il termine previsto dalla predetta disposizione per proporre l'azione decorre - nel caso di spoglio clandestino e cioè all'insaputa del possessore - dal momento in cui la parte che ne è stata privata è in condizione di avvedersi dello spoglio, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio (cfr. Cass. 7267/2006);

- la tempestività dell'azione di spoglio, la cui prova incombe sulla parte che agisce in reintegra, non è da intendersi come rimessa alla soggettiva conoscenza dello spoglio ma è ricollegata alla conoscibilità dello stesso secondo la diligenza ordinaria dell'uomo medio.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.23870 2021

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