Nel caso in cui nelle sentenze o nelle ordinanze emesse nell’ambito di un giudizio civile vi sono degli errori o delle omissioni di carattere materiale che non incidono sul contenuto concettuale della decisione del giudice ma che sono rappresentati da errori di calcolo, sviste o disattenzioni, gli articoli 287, 288 e 289 del codice di procedura civile riconoscono alle parti di procedere con la richiesta di correzione dell’errore.
Giovedi 9 Settembre 2021 |
Non sempre, però, l’errore materiale è suscettibile di correzione e il procedimento previsto dal nostro ordinamento è ritenuto legittimo. Sulla questione si è pronunciata, di recente, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23592/2021, pubblicata il 31 agosto 2021.
IL CASO: nella vicenda esaminata, nell’ambito di un giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, il controricorrente depositava istanza chiedendo che venisse disposta la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza emessa all’esito del giudizio nella parte in cui, nel dispositivo, dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria, i giudici di legittimità avevano condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di un soggetto che non era, però, parte del processo, anziché in favore del controricorrente.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, ritenendo che nel caso di specie si trattava di un errore materiale, ha accolto l’istanza disponendo la correzione del dispositivo relativamente al soggetto tenuto al pagamento delle spese legali.
Secondo i giudici di legittimità nel caso esaminato l’errore materiale era evidente in virtù del fatto che nell’ordinanza per la quale era stata richiesta la correzione, la condanna al pagamento delle spese del giudizio era stata disposta nei confronti della parte ricorrente in quanto risultata soccombente ma le stesse erano state poste in favore di un soggetto estraneo al giudizio anziché in favore del controricorrente.
Nel disporre la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza, gli Ermellini hanno osservato che per errore materiale suscettibile di correzione deve qualificarsi, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento ed esso si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, dovuta da una mera svista o disattenzione nella redazione e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi”.