Opposizione allo stato passivo; ricorso e decreto notificati al curatore oltre il termine assegnato: conseguenze

Opposizione allo stato passivo; ricorso e decreto notificati al curatore oltre il termine assegnato: conseguenze

Con l’ordinanza n. 1672/2022, pubblicata il 19 gennaio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla perentorietà o meno del termine concesso dal Giudice nel giudizio di opposizione allo stato passivo al creditore per procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore.

Giovedi 27 Gennaio 2022

IL CASO: Nell’ambito di una procedura fallimentare un creditore al quale era stata rigettata l’istanza di ammissione al passivo del fallimento di una società sua debitrice, proponeva opposizione ai sensi dell’art. 98 della legge fallimentare.

Il Tribunale dichiarava l’opposizione improcedibile in quanto l’opponente aveva provveduto alla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione d’udienza soltanto quattro giorni prima della data fissata anziché entro il termine che era stato assegnato. L’opponente depositava istanza di concessione di un nuovo termine per procedere al rinnovo della notifica che veniva rigettata in quanto secondo il Tribunale essa era priva di una concreta ragione giustificativa.

Pertanto, l’originario opponente proponeva ricorso in Cassazione deducendo con un unico motivo la violazione o la falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l. fall., 152, comma 3, e 291 cod. proc. civ., perché il collegio dell’opposizione ha ritenuto indispensabile, al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza al curatore nel termine all’uopo assegnato piuttosto che concedere un nuovo termine, perentorio, per provvedere al rinnovo della notifica.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici della Cassazione i quali lo hanno accolto con rinvio del giudizio al Tribunale il quale nel procedere ad un nuovo esame dovrà attenersi ai seguenti principi:

- l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non rende inammissibile l’impugnazione. Tale sanzione non è prevista dalla legge né la stessa può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale.

- nel caso in cui il curatore e i creditori controinteressati non si costituiscono regolarmente in giudizio sanando, con effetto ex tunc, il vizio della notificazione, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc., il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo termine perentorio per procedere al rinnovo della notifica.



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