Sinistri stradali: risarcimento per equivalente in favore della carrozzeria che ha riparato l'autoveicolo

Sinistri stradali: risarcimento per equivalente in favore della carrozzeria che ha riparato l'autoveicolo

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 10196 del 30 marzo 2022 ha ribadito alcuni principi in materia di risarcimento diretto azionato dalla carrozzeria che ha proceduto alla riparazione dell'autoveicolo incidentato.

Giovedi 31 Marzo 2022

Il caso: Una carrozzeria, premesso di aver ottenuto, in una procedura di risarcimento diretto, dalla compagnia la somma di € 1600 anziché quella di € 5.391,55 pari al costo sostenuto per la riparazione di un autoveicolo a seguito di incidente stradale, conveniva in giudizio la compagnia per sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della residua somma di € 3.791,55 oltre interessi.

Il Giudice di Pace adito rigettava la domanda e, a seguito di appello, il Tribunale, preso atto delle risultanze di una consulenza tecnica che aveva accertato il valore commerciale del mezzo, confermava l'eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica e, per l'effetto, rigettava l'appello.

La carrozzeria ricorre in Cassazione, lamentando che in ogni caso, anche a voler ritenere eccessivamente oneroso per il debitore il costo di riparazione del mezzo, il giudice avrebbe dovuto liquidare il risarcimento per equivalente nella misura di € 1800 totali, condannando pertanto la a pagare la somma ulteriore di € 200, oltre quella già liquidata in sede stragiudiziale di € 1600.

Per la Cassazione la censura è infondata:

a) per consolidata giurisprudenza di questa Corte: "La domanda di risarcimento del danno subìto da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo";

b) non ha alcun fondamento la richiesta di condanna della compagnia al pagamento della somma di € 200, in quanto detto importo era stato indicato dal CTU quale valore residuo del bene, sicchè la liquidazione per equivalente del danno, effettuata in via stragiudiziale nella misura di € 1.600, era corretta e conforme all'art. 2056 c.c.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.10196 2022

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